From: "Salvato da Windows Internet Explorer 8"
Subject: Dlgs 150/09
Date: Mon, 12 Sep 2011 10:57:31 +0200
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<HTML><HEAD><TITLE>Dlgs 150/09</TITLE>
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<BODY><FONT size=3D4>
<P align=3Dcenter>Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 &nbsp; =
&nbsp; &nbsp;=20
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </P>
<H3 align=3Dcenter>"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in =
materia di=20
ottimizzazione della produttivit=E0 del lavoro pubblico e di efficienza =
e=20
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)"</H3></FONT>
<P align=3Dcenter>pubblicato nella <I>Gazzetta Ufficiale </I>del 31 =
ottobre 2009,=20
n. 254 - Supplemento Ordinario n. 197</P>
<HR width=3D"40%">

<P align=3Dcenter>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</P>
<P align=3Dcenter>&nbsp;</P>
<P align=3Dleft>Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della =
Costituzione;</P>
<P align=3Dleft>Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al =
Governo=20
finalizzata all'ottimizzazione della produttivit=E0 del lavoro pubblico =
e alla=20
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche' =
disposizioni=20
integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale =
dell'economia e del=20
lavoro e alla Corte dei conti;</P>
<P align=3Dleft>Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, =
recante=20
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e=20
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivit=E0 =
svolta dalle=20
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo =
1997,=20
n. 59, e successive modificazioni;</P>
<P align=3Dleft>Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, =
recante=20
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della =
legge 15=20
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;</P>
<P align=3Dleft>Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, =
recante=20
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma =
dell'articolo=20
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;</P>
<P align=3Dleft>Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =
recante: norme=20
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle =
amministrazioni=20
pubbliche, e successive modificazioni;</P>
<P align=3Dleft>Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, =
recante codice=20
in materia di protezione dei dati personali, e successive =
modificazioni;</P>
<P align=3Dleft>Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, =
recante codice=20
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;</P>
<P align=3Dleft>Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, =
recante=20
codice delle pari opportunit=E0 tra uomo e donna, a norma dell'articolo =
6 della=20
legge 28 novembre 2005, n. 246;</P>
<P align=3Dleft>Vista la direttiva dei Ministri per le riforme e le =
innovazioni=20
nella pubblica amministrazione e per le pari opportunit=E0 del 23 maggio =
2007,=20
pubblicata nella <EM>Gazzetta Ufficiale</EM> n.173 del 27 luglio 2007, =
recante=20
misure per attuare la parit=E0 e le pari opportunit=E0 tra uomini e =
donne nelle=20
amministrazioni pubbliche;</P>
<P align=3Dleft>Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, =
convertito, con=20
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;</P>
<P align=3Dleft>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei =
Ministri,=20
adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;</P>
<P align=3Dleft>Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui =
all'articolo=20
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente =
all'attuazione=20
delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera <I>a)</I>, =
4, 5 e 6,=20
della citata legge n. 15 del 2009, salvo che sull'articolo 60, comma 1, =
lettera=20
<I>b)</I>, nonche' il parere della medesima Conferenza relativamente=20
all'attuazione delle restanti disposizioni della medesima legge n. 15 =
del 2009=20
nella seduta del 29 luglio 2009;</P>
<P align=3Dleft>Rilevato, in ordine al predetto articolo 60, comma 1, =
lettera=20
<I>b)</I>, del decreto, che gli enti territoriali chiedevano di =
prevedere che la=20
determinazione delle risorse per gli incrementi retributivi destinati al =
rinnovo=20
dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, =
locali e=20
degli enti del Servizio sanitario nazionale avvenga previa concertazione =
con le=20
proprie rappresentanze;</P>
<P align=3Dleft>Considerato che il Governo ritiene di non poter =
accogliere tale=20
richiesta, vertendosi in tema di misure di coordinamento della finanza =
pubblica=20
tipicamente riconducibili alle competenze dello Stato, e che la =
previsione della=20
previa consultazione con le rappresentanze istituzionali del sistema =
delle=20
autonomie garantisce, comunque, il rispetto del principio della leale=20
collaborazione ed il coinvolgimento degli enti territoriali nella =
concreta=20
determinazione delle risorse da impegnare per il rinnovo dei =
contratti;</P>
<P align=3Dleft>Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni =
parlamentari della=20
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;</P>
<P align=3Dleft>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, =
adottata nella=20
riunione del 9 ottobre 2009;</P>
<P align=3Dleft>Sulla proposta del Ministro per la pubblica =
amministrazione e=20
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle =
finanze;</P>
<P align=3Dcenter>&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter>E m a n a</P>
<P align=3Dcenter>il seguente decreto legislativo:</P>
<P align=3Dcenter>&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter>TITOLO I </P>
<P align=3Dcenter>PRINCIPI GENERALI </P>
<P align=3Dcenter>Art. 1. </P>
<P align=3Dcenter><I>Oggetto e finalit=E0 </I></P>
<P>1. In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. =
15, le=20
disposizioni del presente decreto recano una riforma organica della =
disciplina=20
del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, =
di cui=20
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,=20
intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di=20
valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni =
pubbliche, di=20
valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunit=E0, di =
dirigenza=20
pubblica e di responsabilit=E0 disciplinare. Fermo quanto previsto =
dall'articolo 3=20
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recano altres=EC norme di =
raccordo=20
per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di=20
contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 112 del decreto =
del=20
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti =
legislativi 12=20
maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e =
15=20
febbraio 2006, n. 63.</P>
<P>2. Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore=20
organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati =
rispettivamente=20
alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard =
qualitativi ed=20
economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualit=E0 =
della=20
prestazione lavorativa, la selettivit=E0 e la concorsualit=E0 nelle =
progressioni di=20
carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettivit=E0 e la=20
valorizzazione delle capacit=E0 e dei risultati ai fini degli incarichi=20
dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della =
responsabilit=E0=20
della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il=20
contrasto alla scarsa produttivit=E0 e all'assenteismo, nonche' la =
trasparenza=20
dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della =
legalit=E0.=20
</P>
<P align=3Dcenter>TITOLO II </P>
<P align=3Dcenter>MISURAZIONE, VALUTAZIONE&nbsp; E TRASPARENZA DELLA =
PERFORMANCE=20
</P>
<P align=3Dcenter><I>CAPO I </I></P>
<P align=3Dcenter>Disposizioni generali </P>
<P align=3Dcenter>Art. 2. </P>
<P align=3Dcenter><I>Oggetto e finalit=E0 </I></P>
<P>1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il =
sistema di=20
valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni =
pubbliche il=20
cui rapporto di lavoro e' disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del =
decreto=20
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati =
standard=20
qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei =
risultati e=20
della performance organizzativa e individuale. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 3. </P>
<P align=3Dcenter><I>Principi generali </I></P>
<P>1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al=20
miglioramento della qualit=E0 dei servizi offerti dalle amministrazioni =
pubbliche,=20
nonche' alla crescita delle competenze professionali, attraverso la=20
valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati =
perseguiti=20
dai singoli e dalle unit=E0 organizzative in un quadro di pari =
opportunit=E0 di=20
diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni =
pubbliche e=20
delle risorse impiegate per il loro perseguimento.</P>
<P>2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare ed a valutare =
la=20
performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle =
unit=E0=20
organizzative o aree di responsabilit=E0 in cui si articola e ai singoli =

dipendenti, secondo modalit=E0 conformi alle direttive impartite dalla =
Commissione=20
di cui all'articolo 13.</P>
<P>3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalit=E0 e strumenti di=20
comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni =

concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.</P>
<P>4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a=20
misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella =
organizzativa,=20
secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse =
del=20
destinatario dei servizi e degli interventi.</P>
<P>5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e' condizione=20
necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla =
performance.</P>
<P>6. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, dall'applicazione delle=20
disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori =
oneri per=20
la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale =
fine le=20
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione =
vigente.=20
</P>
<P align=3Dcenter><I>CAPO II </I></P>
<P align=3Dcenter>Il ciclo di gestione della performance </P>
<P align=3Dcenter>Art. 4. </P>
<P align=3Dcenter><I>Ciclo di gestione della performance </I></P>
<P>1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo =
3, le=20
amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i =
contenuti e con=20
il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di =
gestione=20
della performance.</P>
<P>2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti=20
fasi:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> definizione e assegnazione degli =
obiettivi che=20
si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei =
rispettivi=20
indicatori;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> collegamento tra gli obiettivi e =
l'allocazione=20
delle risorse;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>c)</I> monitoraggio in corso di esercizio e =
attivazione=20
di eventuali interventi correttivi;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>d)</I> misurazione e valutazione della =
performance,=20
organizzativa e individuale;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>e)</I> utilizzo dei sistemi premianti, secondo =
criteri=20
di valorizzazione del merito;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>f)</I> rendicontazione dei risultati agli =
organi di=20
indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, =
nonche' ai=20
competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli =
utenti e=20
ai destinatari dei servizi. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 5. </P>
<P align=3Dcenter><I>Obiettivi e indicatori </I></P>
<P>1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima =

dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo=20
politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a =
loro volta=20
consultano i dirigenti o i responsabili delle unit=E0 organizzative. Gli =
obiettivi=20
sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti=20
programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive=20
modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per =
l'erogazione=20
degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.</P>
<P>2. Gli obiettivi sono:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> rilevanti e pertinenti rispetto ai =
bisogni della=20
collettivit=E0, alla missione istituzionale, alle priorit=E0 politiche =
ed alle=20
strategie dell'amministrazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> specifici e misurabili in termini =
concreti e=20
chiari;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>c)</I> tali da determinare un significativo=20
miglioramento della qualit=E0 dei servizi erogati e degli =
interventi;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>d)</I> riferibili ad un arco temporale =
determinato, di=20
norma corrispondente ad un anno;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>e)</I> commisurati ai valori di riferimento =
derivanti=20
da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonche' da=20
comparazioni con amministrazioni omologhe;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>f)</I> confrontabili con le tendenze della =
produttivit=E0=20
dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio=20
precedente;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>g)</I> correlati alla quantit=E0 e alla =
qualit=E0 delle=20
risorse disponibili. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 6. </P>
<P align=3Dcenter><I>Monitoraggio della performance </I></P>
<P>1. Gli organi di indirizzo politico amministrativo, con il supporto =
dei=20
dirigenti, verificano l'andamento delle performance rispetto agli =
obiettivi di=20
cui all'articolo 5 durante il periodo di riferimento e propongono, ove=20
necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.</P>
<P>2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico =
amministrativo=20
si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione =
presenti=20
nell'amministrazione. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 7. </P>
<P align=3Dcenter><I>Sistema di misurazione e valutazione della =
performance=20
</I></P>
<P>1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance=20
organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito =
provvedimento il=20
Sistema di misurazione e valutazione della performance.</P>
<P>2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance e' =
svolta:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> dagli Organismi indipendenti di =
valutazione=20
della performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e=20
valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel =
suo=20
complesso, nonche' la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di =
vertice=20
ai sensi del comma 4, lettera <I>e)</I>, del medesimo articolo;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> dalla Commissione di cui all'articolo 13 =
ai=20
sensi del comma 6 del medesimo articolo;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>c)</I> dai dirigenti di ciascuna =
amministrazione,=20
secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera =
<I>e-bis)</I>,=20
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli =
articoli 38=20
e 39 del presente decreto.</P>
<P>3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui =
al comma=20
1, individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui=20
all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo =
articolo:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> le fasi, i tempi, le modalit=E0, i =
soggetti e le=20
responsabilit=E0 del processo di misurazione e valutazione della =
performance, in=20
conformit=E0 alle disposizioni del presente decreto;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> le procedure di conciliazione relative=20
all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della =
performance;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>c) </I>le modalit=E0 di raccordo e di =
integrazione con i=20
sistemi di controllo esistenti;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>d)</I> le modalit=E0 di raccordo e integrazione =
con i=20
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 8. </P>
<P align=3Dcenter><I>Ambiti di misurazione e valutazione della =
performance=20
organizzativa </I></P>
<P>1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance =
organizzativa=20
concerne:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> l'attuazione delle politiche attivate =
sulla=20
soddisfazione finale dei bisogni della collettivit=E0;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> l'attuazione di piani e programmi, =
ovvero la=20
misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel =
rispetto delle=20
fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi =
definiti,=20
del livello previsto di assorbimento delle risorse;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>c)</I> la rilevazione del grado di =
soddisfazione dei=20
destinatari delle attivit=E0 e dei servizi anche attraverso modalit=E0=20
interattive;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>d)</I> la modernizzazione e il miglioramento=20
qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la =
capacit=E0=20
di attuazione di piani e programmi;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>e)</I> lo sviluppo qualitativo e quantitativo =
delle=20
relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i =
destinatari=20
dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e=20
collaborazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>f)</I> l'efficienza nell'impiego delle risorse, =
con=20
particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, =
nonche'=20
all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>g)</I> la qualit=E0 e la quantit=E0 delle =
prestazioni e dei=20
servizi erogati;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>h)</I> il raggiungimento degli obiettivi di =
promozione=20
delle pari opportunit=E0. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 9. </P>
<P align=3Dcenter><I>Ambiti di misurazione e valutazione della =
performance=20
individuale </I></P>
<P>1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei=20
dirigenti e del personale responsabile di una unit=E0 organizzativa in =
posizione=20
di autonomia e responsabilit=E0 e' collegata:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> agli indicatori di performance relativi=20
all'ambito organizzativo di diretta responsabilit=E0;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> al raggiungimento di specifici obiettivi =

individuali;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>c)</I> alla qualit=E0 del contributo assicurato =
alla=20
performance generale della struttura, alle competenze professionali e=20
manageriali dimostrate;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>d)</I> alla capacit=E0 di valutazione dei =
propri=20
collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei =

giudizi.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P>
<P>2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla =
performance=20
individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui=20
all'articolo 7 e collegate:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> al raggiungimento di specifici obiettivi =
di=20
gruppo o individuali;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> alla qualit=E0 del contributo assicurato =
alla=20
performance dell'unit=E0 organizzativa di appartenenza, alle competenze =
dimostrate=20
ed ai comportamenti professionali e organizzativi.</P>
<P>3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati =
i=20
periodi di congedo di maternit=E0, di paternit=E0 e parentale. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 10. </P>
<P align=3Dcenter><I>Piano della performance e Relazione sulla =
performance=20
</I></P>
<P>1. Al fine di assicurare la qualit=E0, comprensibilit=E0 ed =
attendibilit=E0 dei=20
documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni =
pubbliche,=20
secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera <I>d)</I>, =
redigono=20
annualmente:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> entro il 31 gennaio, un documento =
programmatico=20
triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza =
con i=20
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che =

individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e =
definisce, con=20
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli =
indicatori=20
per la misurazione e la valutazione della performance =
dell'amministrazione,=20
nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi=20
indicatori;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> un documento, da adottare entro il 30 =
giugno,=20
denominato: =ABRelazione sulla performance=BB che evidenzia, a =
consuntivo, con=20
riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali =

raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con =

rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere =
realizzato.</P>
<P>2. I documenti di cui alle lettere <I>a)</I> e <I>b)</I> del comma 1 =
sono=20
immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al =
Ministero=20
dell'economia e delle finanze.</P>
<P>3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli=20
indicatori della performance organizzativa e individuale sono =
tempestivamente=20
inserite all'interno nel Piano della performance.</P>
<P>4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance =
contiene la=20
direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto =
legislativo 30=20
marzo 2001, n. 165.</P>
<P>5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto =
divieto=20
di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano =
avere=20
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia=20
nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non pu=F2 =
procedere ad=20
assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o =
di=20
collaborazione comunque denominati. </P>
<P align=3Dcenter><I>CAPO III </I></P>
<P align=3Dcenter>Trasparenza e rendicontazione della performance </P>
<P align=3Dcenter>Art. 11. </P>
<P align=3Dcenter><I>Trasparenza </I></P>
<P>1. La trasparenza e' intesa come accessibilit=E0 totale, anche =
attraverso lo=20
strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle =
amministrazioni=20
pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto =
dell'organizzazione,=20
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle =
risorse=20
per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati =
dell'attivit=E0=20
di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo =
di=20
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon =
andamento=20
e imparzialit=E0. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni =
erogate=20
dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo =
comma,=20
lettera <I>m)</I>, della Costituzione.</P>
<P>2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel =
Consiglio=20
nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale =
per la=20
trasparenza e l'integrit=E0, da aggiornare annualmente, che indica le =
iniziative=20
previste per garantire:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> un adeguato livello di trasparenza, =
anche sulla=20
base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo =
13;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> la legalit=E0 e lo sviluppo della =
cultura=20
dell'integrit=E0.</P>
<P>3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza =
in ogni=20
fase del ciclo di gestione della performance.</P>
<P>4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle =

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del =
conseguente=20
risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono=20
annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che =

intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 =
agosto=20
1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altres=EC alla =
contabilizzazione dei=20
costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al =
personale=20
per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento =
nel tempo,=20
pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.</P>
<P>5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le =
pubbliche=20
amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi =
alla=20
posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del =
decreto=20
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e =
16-<I>bis</I>,=20
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con=20
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo =
34,=20
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.</P>
<P>6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla =
performance di=20
cui all'articolo 10 comma 1, lettere <I>a)</I> e <I>b)</I>, alle =
associazioni di=20
consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore=20
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza =
nuovi o=20
maggiori oneri per la finanza pubblica.</P>
<P>7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e =
l'integrit=E0 sono=20
specificate le modalit=E0, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e =
gli=20
strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma =
2.</P>
<P>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito=20
istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e=20
denominata: =ABTrasparenza, valutazione e merito=BB:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> il Programma triennale per la =
trasparenza e=20
l'integrit=E0 ed il relativo stato di attuazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> il Piano e la Relazione di cui =
all'articolo=20
10;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>c)</I> l'ammontare complessivo dei premi =
collegati alla=20
performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente =
distribuiti;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>d)</I> l'analisi dei dati relativi al grado di=20
differenziazione nell'utilizzo della premialit=E0 sia per i dirigenti =
sia per i=20
dipendenti;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>e)</I> i nominativi ed i curricula dei =
componenti degli=20
Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni =
di=20
misurazione della performance di cui all'articolo 14;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>f)</I> i curricula dei dirigenti e dei titolari =
di=20
posizioni organizzative, redatti in conformit=E0 al vigente modello =
europeo;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>g)</I> le retribuzioni dei dirigenti, con =
specifica=20
evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle =
componenti legate=20
alla valutazione di risultato;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>h)</I> i curricula e le retribuzioni di coloro =
che=20
rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>i)</I> gli incarichi, retribuiti e non =
retribuiti,=20
conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.</P>
<P>9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma =
triennale per la=20
trasparenza e l'integrit=E0 o di mancato assolvimento degli obblighi di=20
pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della =

retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. =
</P>
<P align=3Dcenter><I>CAPO IV </I></P>
<P align=3Dcenter>Soggetti del processo di misurazione e valutazione =
della=20
performance </P>
<P align=3Dcenter>Art. 12. </P>
<P align=3Dcenter><I>Soggetti </I></P>
<P>1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance =
organizzativa=20
e individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> un organismo centrale, denominato: =
=ABCommissione=20
per la valutazione, la trasparenza e l'integrit=E0 delle amministrazioni =

pubbliche=BB, di cui all'articolo 13;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> gli Organismi indipendenti di =
valutazione della=20
performance di cui all'articolo 14;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>c)</I> l'organo di indirizzo politico =
amministrativo di=20
ciascuna amministrazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>d)</I> i dirigenti di ciascuna amministrazione. =
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 13. </P>
<P align=3Dcenter><I>Commissione per la valutazione, la trasparenza e =
l'integrit=E0=20
delle amministrazioni pubbliche </I></P>
<P>1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera <I>f)</I>, della =
legge 4=20
marzo 2009, n. 15, e' istituita la Commissione per la valutazione, la=20
trasparenza e l'integrit=E0 delle amministrazioni pubbliche, di seguito =
denominata=20
=ABCommissione=BB, che opera in posizione di indipendenza di giudizio e =
di=20
valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza =
del=20
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il =
Ministero=20
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale =
dello=20
Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni =
pubbliche, con=20
il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio =
indipendente=20
delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi =
di=20
valutazione, di assicurare la comparabilit=E0 e la visibilit=E0 degli =
indici di=20
andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per =
l'attuazione del=20
programma di Governo sull'attivit=E0 svolta.</P>
<P>2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province =
autonome,=20
l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di =
collaborazione per=20
la realizzazione delle attivit=E0 di cui ai commi 5, 6 e 8.</P>
<P>3. La Commissione e' organo collegiale composto da cinque componenti =
scelti=20
tra esperti di elevata professionalit=E0, anche estranei =
all'amministrazione con=20
comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico =
che in=20
quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione =
della=20
performance, nonche' di gestione e valutazione del personale. I =
componenti sono=20
nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunit=E0 di genere, =
con=20
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del =
Consiglio dei=20
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e=20
l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del =
programma di=20
Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari =
competenti=20
espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della=20
Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono =
incarichi=20
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni =
sindacali o=20
che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti =
la nomina=20
e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in =
conflitto con=20
le funzioni della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo =
di sei=20
anni e possono essere confermati una sola volta. In occasione della =
prima=20
seduta, convocata dal componente pi=F9 anziano di et=E0, i componenti =
eleggono nel=20
loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto dell'accettazione =
della=20
nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in =
attivit=E0 di=20
servizio sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella =
dotazione=20
organica dell'amministrazione di appartenenza e' reso indisponibile per =
tutta la=20
durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in =
aspettativa=20
senza assegni.</P>
<P>4. La struttura operativa della Commissione e' diretta da un =
Segretario=20
generale nominato con deliberazione della Commissione medesima tra =
soggetti=20
aventi specifica professionalit=E0 ed esperienza =
gestionale-organizzativa nel=20
campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con propri =
regolamenti le=20
norme concernenti il proprio funzionamento e determina, altres=EC, i =
contingenti=20
di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unit=E0. =
Alla=20
copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di =
altre=20
amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica =
l'articolo=20
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale =
con=20
contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilit=E0 di =
bilancio la=20
Commissione pu=F2 avvalersi di non pi=F9 di 10 esperti di elevata =
professionalit=E0 ed=20
esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della =
performance e=20
della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di =
diritto=20
privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con =
il=20
Presidente dell'ARAN, pu=F2 altres=EC avvalersi del personale e delle =
strutture=20
dell'ARAN. Pu=F2 inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni=20
all'Ispettorato per la funzione pubblica.</P>
<P>5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio =
delle=20
funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui=20
all'articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> promuove sistemi e metodologie =
finalizzati al=20
miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> assicura la trasparenza dei risultati=20
conseguiti;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>c)</I> confronta le performance rispetto a =
standard ed=20
esperienze, nazionali e internazionali;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>d)</I> favorisce, nella pubblica =
amministrazione, la=20
cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di =
lotta=20
alla corruzione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>e)</I> favorisce la cultura delle pari =
opportunit=E0 con=20
relativi criteri e prassi applicative.</P>
<P>6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle =
responsabilit=E0 autonome=20
di valutazione proprie di ogni amministrazione:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> fornisce supporto tecnico e metodologico =

all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della=20
performance;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> definisce la struttura e le modalit=E0 =
di=20
redazione del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>c)</I> verifica la corretta predisposizione del =
Piano e=20
della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a =
campione,=20
analizza quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e =
specifici=20
rilievi;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>d)</I> definisce i parametri e i modelli di =
riferimento=20
del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui =
all'articolo 7=20
in termini di efficienza e produttivit=E0;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>e)</I> adotta le linee guida per la =
predisposizione dei=20
Programma triennale per la trasparenza e l'integrit=E0 di cui =
all'articolo 11,=20
comma 8, lettera <I>a)</I>;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>f)</I> adotta le linee guida per la definizione =
degli=20
Strumenti per la qualit=E0 dei servizi pubblici;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>g)</I> definisce i requisiti per la nomina dei=20
componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui =
all'articolo=20
14;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>h)</I> promuove analisi comparate della =
performance=20
delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento =
gestionale=20
e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali =
ed altre=20
modalit=E0 ed iniziative ritenute utili;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>i)</I> redige la graduatoria di performance =
delle=20
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui =
all'articolo 40,=20
comma 3-<I>quater</I>, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale =
fine=20
svolge adeguata attivit=E0 istruttoria e pu=F2 richiedere alle =
amministrazioni dati,=20
informazioni e chiarimenti;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>l)</I> promuove iniziative di confronto con i=20
cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le=20
organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le =
associazioni=20
rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di =
valutazione di=20
cui all'articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle=20
amministrazioni pubbliche;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>m)</I> definisce un programma di sostegno a =
progetti=20
innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della =
performance=20
attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>n)</I> predispone una relazione annuale sulla=20
performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione =

attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre =
modalit=E0 ed=20
iniziative ritenute utili;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>o)</I> sviluppa ed intrattiene rapporti di=20
collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed =
internazionale;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>p)</I> realizza e gestisce, in collaborazione =
con il=20
CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni =
di=20
performance delle amministrazioni pubbliche.</P>
<P>7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo e =
al=20
monitoraggio delle attivit=E0 di cui all'articolo 11, comma 2, del =
decreto=20
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del =

presente decreto.</P>
<P>8. Presso la Commissione e' istituita la Sezione per l'integrit=E0 =
nelle=20
amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno della =

amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalit=E0 e della =
trasparenza e=20
sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrit=E0. La =
Sezione promuove=20
la trasparenza e l'integrit=E0 nelle amministrazioni pubbliche; a tale =
fine=20
predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrit=E0 e la =

trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l'effettiva adozione e =
vigila sul=20
rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna=20
amministrazione.</P>
<P>9. I risultati dell'attivit=E0 della Commissione sono pubblici. La =
Commissione=20
assicura la disponibilit=E0, per le associazioni di consumatori o =
utenti, i centri=20
di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui =
quali la=20
valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie =
attivit=E0 al=20
Ministro per l'attuazione del programma di Governo.</P>
<P>10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione =
affida ad un=20
valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio=20
sull'efficacia della sua attivit=E0 e sull'adeguatezza della struttura =
di=20
gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni =
o=20
modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le =
eventuali=20
raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica =
amministrazione e=20
l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della Commissione.</P>
<P>11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e =
l'innovazione,=20
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono =
stabilite le=20
modalit=E0 di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma =
gestione=20
finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti.</P>
<P>12. Con uno o pi=F9 decreti del Presidente del Consiglio dei =
Ministri, su=20
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, =
di=20
concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il =
raccordo=20
tra le attivit=E0 della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di=20
valutazione.</P>
<P>13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di =
euro per=20
l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede =
nei=20
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, =
primo=20
periodo, della legge 4 marzo 2009, n.</P>
<P>15. All'attuazione della lettera <I>p)</I> del comma 6 si provvede=20
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, =
secondo=20
periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da =
destinare=20
alle altre finalit=E0 di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 4. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 14. </P>
<P align=3Dcenter><I>Organismo indipendente di valutazione della =
performance=20
</I></P>
<P>1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza =
nuovi o=20
maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo =
indipendente di=20
valutazione della performance.</P>
<P>2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo =
interno,=20
comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. =
286, ed=20
esercita, in piena autonomia, le attivit=E0 di cui al comma 4. Esercita, =
altres=EC,=20
le attivit=E0 di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, =
del citato=20
decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, =
direttamente=20
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.</P>
<P>3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato, sentita la=20
Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo=20
politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei =
componenti=20
pu=F2 essere rinnovato una sola volta.</P>
<P>4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> monitora il funzionamento complessivo =
del=20
sistema della valutazione, della trasparenza e integrit=E0 dei controlli =
interni=20
ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> comunica tempestivamente le criticit=E0=20
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, =
nonche'=20
alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla=20
Commissione di cui all'articolo 13;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>c)</I> valida la Relazione sulla performance di =
cui=20
all'articolo 10 e ne assicura la visibilit=E0 attraverso la =
pubblicazione sul sito=20
istituzionale dell'amministrazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>d)</I> garantisce la correttezza dei processi =
di=20
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al =
Titolo III,=20
secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi=20
nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni=20
all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del =
merito e=20
della professionalit=E0;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>e)</I> propone, sulla base del sistema di cui=20
all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la =
valutazione=20
annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di =
cui al=20
Titolo III;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>f)</I> e' responsabile della corretta =
applicazione=20
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla =

Commissione di cui all'articolo 13;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>g)</I> promuove e attesta l'assolvimento degli =
obblighi=20
relativi alla trasparenza e all'integrit=E0 di cui al presente =
Titolo;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>h)</I> verifica i risultati e le buone pratiche =
di=20
promozione delle pari opportunit=E0.</P>
<P>5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla =
base di=20
appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura=20
annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte =
a=20
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di =
condivisione del=20
sistema di valutazione nonche' la rilevazione della valutazione del =
proprio=20
superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla =
predetta=20
Commissione.</P>
<P>6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma =
4,=20
lettera <I>c)</I>, e' condizione inderogabile per l'accesso agli =
strumenti per=20
premiare il merito di cui al Titolo III.</P>
<P>7. L'Organismo indipendente di valutazione e' costituito da un organo =

monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei =
requisiti=20
stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera=20
<I>g)</I>, e di elevata professionalit=E0 ed esperienza, maturata nel =
campo del=20
management, della valutazione della performance e della valutazione del=20
personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono =
comunicati alla=20
Commissione di cui all'articolo 13.</P>
<P>8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non =
possono essere=20
nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o =
cariche in=20
partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano =
rapporti=20
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette =
organizzazioni,=20
ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano =
avuto=20
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.</P>
<P>9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, =
senza nuovi=20
o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica =
permanente per=20
la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie =
all'esercizio=20
delle relative funzioni.</P>
<P>10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere =
una=20
specifica professionalit=E0 ed esperienza nel campo della misurazione =
della=20
performance nelle amministrazioni pubbliche.</P>
<P>11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli =

organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle =
risorse=20
attualmente destinate ai servizi di controllo interno. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 15. </P>
<P align=3Dcenter><I>Responsabilit=E0 dell'organo di indirizzo=20
politico-amministrativo </I></P>
<P>1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura =
della=20
responsabilit=E0 per il miglioramento della performance, del merito, =
della=20
trasparenza e dell'integrit=E0.</P>
<P>2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna=20
amministrazione:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> emana le direttive generali contenenti =
gli=20
indirizzi strategici;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> definisce in collaborazione con i =
vertici=20
dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10, =
comma 1,=20
lettere <I>a)</I> e <I>b)</I>;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>c)</I> verifica il conseguimento effettivo =
degli=20
obiettivi strategici;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>d)</I> definisce il Programma triennale per la=20
trasparenza e l'integrit=E0 di cui all'articolo 11, nonche' gli =
eventuali=20
aggiornamenti annuali. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 16. </P>
<P align=3Dcenter><I>Norme per gli Enti territoriali e il Servizio =
sanitario=20
nazionale </I></P>
<P>1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i =
propri enti e=20
le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali =
trovano=20
diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3.</P>
<P>2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai =
principi=20
contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.</P>
<P>3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro =
il 31=20
dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si =
applicano=20
le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si =

applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino =
all'emanazione della=20
disciplina regionale e locale. </P>
<P align=3Dcenter>TITOLO III </P>
<P align=3Dcenter>MERITO E PREMI </P>
<P align=3Dcenter><I>CAPO I </I></P>
<P align=3Dcenter>Disposizioni generali </P>
<P align=3Dcenter>Art. 17. </P>
<P align=3Dcenter><I>Oggetto e finalit=E0 </I></P>
<P>1. Le disposizioni del presente titolo recano strumenti di =
valorizzazione del=20
merito e metodi di incentivazione della produttivit=E0 e della qualit=E0 =
della=20
prestazione lavorativa informati a principi di selettivit=E0 e =
concorsualit=E0 nelle=20
progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.</P>
<P>2. Dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non =
devono=20
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le =
amministrazioni=20
interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e =
strumentali=20
disponibili a legislazione vigente. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 18. </P>
<P align=3Dcenter><I>Criteri e modalit=E0 per la valorizzazione del =
merito ed=20
incentivazione della performance </I></P>
<P>1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il =
miglioramento della=20
performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di =
sistemi=20
premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonche' valorizzano =
i=20
dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso =
l'attribuzione=20
selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.</P>
<P>2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla =
base di=20
automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza =
delle=20
verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione =
adottati ai=20
sensi del presente decreto. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 19. </P>
<P align=3Dcenter><I>Criteri per la differenziazione delle valutazioni =
</I></P>
<P>1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei =
livelli=20
di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione =
di cui=20
al Titolo II del presente decreto, compila una graduatoria delle =
valutazioni=20
individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e =
non, e=20
del personale non dirigenziale.</P>
<P>2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale e' distribuito =
in=20
differenti livelli di performance in modo che:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> il venticinque per cento e' collocato =
nella=20
fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del =
cinquanta per=20
cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla=20
performance individuale;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> il cinquanta per cento e' collocato =
nella fascia=20
di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del =
cinquanta per=20
cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla=20
performance individuale;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>c)</I> il restante venticinque per cento e' =
collocato=20
nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione =
di alcun=20
trattamento accessorio collegato alla performance individuale.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Per i dirigenti si applicano i criteri di =
compilazione=20
della graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio di cui al =
comma=20
2, con riferimento alla retribuzione di risultato.</P>
<P>4. La contrattazione collettiva integrativa pu=F2 prevedere deroghe =
alla=20
percentuale del venticinque per cento di cui alla lettera <I>a)</I> del =
comma 2=20
in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in =
diminuzione,=20
con corrispondente variazione compensativa delle percentuali di cui alle =
lettere=20
<I>b)</I> o <I>c)</I>. La contrattazione pu=F2 altres=EC prevedere =
deroghe alla=20
composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere <I>b)</I> e =
<I>c)</I> e=20
alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai =
trattamenti=20
accessori collegati alla performance individuale.</P>
<P>5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio =
delle=20
deroghe di cui al comma 4, al fine di verificare il rispetto dei =
principi di=20
selettivit=E0 e di meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per =
la=20
pubblica amministrazione e l'innovazione.</P>
<P>6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al =
personale=20
dipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione =
non e'=20
superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio=20
nell'amministrazione non e' superiore a 5. In ogni caso deve essere =
garantita=20
l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate =
al=20
trattamento economico accessorio collegato alla performance a un =
percentuale=20
limitata del personale dipendente e dirigente. </P>
<P align=3Dcenter><I>CAPO II </I></P>
<P align=3Dcenter>Premi </P>
<P align=3Dcenter>Art. 20. </P>
<P align=3Dcenter><I>Strumenti </I></P>
<P>1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalit=E0 =
sono:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> il bonus annuale delle eccellenze, di =
cui=20
all'articolo 21;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> il premio annuale per l'innovazione, di =
cui=20
all'articolo 22;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>c)</I> le progressioni economiche, di cui =
all'articolo=20
23;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>d)</I> le progressioni di carriera, di cui =
all'articolo=20
24;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>e)</I> l'attribuzione di incarichi e =
responsabilit=E0, di=20
cui all'articolo 25;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>f)</I> l'accesso a percorsi di alta formazione =
e di=20
crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale, di cui=20
all'articolo 26.</P>
<P>2. Gli incentivi di cui alle lettere <I>a)</I>, <I>b)</I>, <I>c)</I>, =
ed=20
<I>e)</I> del comma 1 sono riconosciuti a valere sulle risorse =
disponibili per=20
la contrattazione collettiva integrativa. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 21. </P>
<P align=3Dcenter><I>Bonus annuale delle eccellenze </I></P>
<P>1. E' istituito, nell'ambito delle risorse di cui al comma =
3-<I>bis</I>=20
dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come =
modificato=20
dall'articolo 57, comma 1, lettera <I>c)</I>, del presente decreto, il =
bonus=20
annuale delle eccellenze al quale concorre il personale, dirigenziale e =
non, che=20
si e' collocato nella fascia di merito alta nelle rispettive graduatorie =
di cui=20
all'articolo 19, comma 2, lettera <I>a)</I>. Il bonus e' assegnato alle=20
performance eccellenti individuate in non pi=F9 del cinque per cento del =

personale, dirigenziale e non, che si e' collocato nella predetta fascia =
di=20
merito alta.</P>
<P>2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva =

nazionale determina l'ammontare del bonus annuale delle eccellenze.</P>
<P>3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 pu=F2 =
accedere=20
agli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione che =
rinunci=20
al bonus stesso.</P>
<P>4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni =
pubbliche, a=20
conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al=20
personale il bonus annuale relativo all'esercizio precedente. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 22. </P>
<P align=3Dcenter><I>Premio annuale per l'innovazione </I></P>
<P>1. Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per=20
l'innovazione, di valore pari all'ammontare del bonus annuale di =
eccellenza, di=20
cui all'articolo 21, per ciascun dipendente premiato.</P>
<P>2. Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato =
nell'anno, in=20
grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei =

processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance=20
dell'organizzazione.</P>
<P>3. L'assegnazione del premio per l'innovazione compete all'Organismo=20
indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14, =
sulla base=20
di una valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli =
dirigenti=20
e dipendenti o da gruppi di lavoro.</P>
<P>4. Il progetto premiato e' l'unico candidabile al Premio nazionale =
per=20
l'innovazione nelle amministrazioni pubbliche, promosso dal Ministro per =
la=20
pubblica amministrazione e l'innovazione. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 23. </P>
<P align=3Dcenter><I>Progressioni economiche </I></P>
<P>1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le =
progressioni=20
economiche di cui all'articolo 52, comma 1-<I>bis</I>, del decreto =
legislativo=20
30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall'articolo 62 del presente =
decreto,=20
sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e =
integrativi=20
di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.</P>
<P>2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad =
una quota=20
limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze=20
professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal =
sistema di=20
valutazione.</P>
<P>3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo =
19,=20
comma 2, lettera <I>a)</I>, per tre anni consecutivi, ovvero per cinque=20
annualit=E0 anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai =
fini=20
dell'attribuzione delle progressioni economiche. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 24. </P>
<P align=3Dcenter><I>Progressioni di carriera </I></P>
<P>1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-<I>bis</I>, del decreto =
legislativo n.=20
165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le=20
amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1=B0 gennaio 2010, coprono i =
posti=20
disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con =
riserva=20
non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel =

rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.</P>
<P>2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno e' =
finalizzata a=20
riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai =
dipendenti,=20
in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.</P>
<P>3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo =
19, comma=20
2, lettera <I>a)</I>, per tre anni consecutivi, ovvero per cinque =
annualit=E0=20
anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della =
progressione=20
di carriera. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 25. </P>
<P align=3Dcenter><I>Attribuzione di incarichi e responsabilit=E0 =
</I></P>
<P>1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale =
e la=20
responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo =
miglioramento=20
dei processi e dei servizi offerti.</P>
<P>2. La professionalit=E0 sviluppata e attestata dal sistema di =
misurazione e=20
valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e=20
responsabilit=E0 secondo criteri oggettivi e pubblici. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 26. </P>
<P align=3Dcenter><I>Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita =

professionale </I></P>
<P>1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i =
contributi=20
individuali e le professionalit=E0 sviluppate dai dipendenti e a tali =
fini:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> promuovono l'accesso privilegiato dei =
dipendenti=20
a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative =
nazionali e=20
internazionali;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> favoriscono la crescita professionale e=20
l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso =
periodi di=20
lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e=20
internazionali.</P>
<P>2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle =
risorse=20
disponibili di ciascuna amministrazione. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 27. </P>
<P align=3Dcenter><I>Premio di efficienza </I></P>
<P>1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 61 del decreto-legge =
25=20
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto =
2008,=20
n. 133, e dall'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, =
n. 203,=20
una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento =
derivanti=20
da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione =
all'interno=20
delle pubbliche amministrazioni e' destinata, in misura fino a due =
terzi, a=20
premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione =
collettiva=20
integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per =
la parte=20
residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione =
stessa.</P>
<P>2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i =
risparmi=20
sono stati documentati nella Relazione di performance, validati =
dall'Organismo=20
di valutazione di cui all'articolo 14 e verificati dal Ministero =
dell'economia e=20
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</P>
<P>3. Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto =
concerne i=20
propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e i =
relativi=20
enti dipendenti, nonche' per gli enti locali possono essere utilizzate =
solo se i=20
risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance e =
validati dal=20
proprio organismo di valutazione. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 28. </P>
<P align=3Dcenter><I>Qualit=E0 dei servizi pubblici </I></P>
<P>1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio =
1999, n.=20
286, e' sostituito dal seguente: =AB2. Le modalit=E0 di definizione, =
adozione e=20
pubblicizzazione degli standard di qualit=E0, i casi e le modalit=E0 di =
adozione=20
delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualit=E0 dei =
servizi, le=20
condizioni di tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalit=E0 di =
indennizzo=20
automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard =
di=20
qualit=E0 sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del =
Presidente=20
del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la =
valutazione, la=20
trasparenza e l'integrit=E0 nelle amministrazioni pubbliche. Per quanto =
riguarda i=20
servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti =
locali,=20
si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con =
la=20
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. =
281, su=20
proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e =
l'integrit=E0=20
nelle amministrazioni pubbliche.=BB. </P>
<P align=3Dcenter><I>CAPO III </I></P>
<P align=3Dcenter>Norme finali, transitorie e abrogazioni </P>
<P align=3Dcenter>Art. 29. </P>
<P align=3Dcenter><I>Inderogabilit=E0 </I></P>
<P>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, per le regioni, =
anche per=20
quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio =
sanitario=20
nazionale, e per gli enti locali, le disposizioni del presente Titolo =
hanno=20
carattere imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione=20
collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi ai sensi =
e per=20
gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice =
civile, a=20
decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla =
data di=20
entrata in vigore del presente decreto. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 30. </P>
<P align=3Dcenter><I>Norme transitorie e abrogazioni </I></P>
<P>1. La Commissione di cui all'articolo 13 e' costituita entro 30 =
giorni dalla=20
data di entrata in vigore del presente decreto.</P>
<P>2. Gli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 sono costituiti =
entro il=20
30 aprile 2010. Fino alla loro costituzione continuano ad operare gli =
uffici e i=20
soggetti preposti all'attivit=E0 di valutazione e controllo strategico =
di cui=20
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.</P>
<P>3. In sede di prima attuazione del presente decreto, gli Organismi=20
indipendenti di cui all'articolo 14 provvedono, entro il 30 settembre =
2010,=20
sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'articolo 13 a =
definire i=20
sistemi di valutazione della performance di cui all'articolo 7 in modo =
da=20
assicurarne la piena operativit=E0 a decorrere dal 1=B0 gennaio 2011. La =
Commissione=20
effettua il monitoraggio sui parametri e i modelli di riferimento dei =
predetti=20
sistemi ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera <I>d)</I>.</P>
<P>4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le seguenti =
disposizioni del=20
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> il terzo periodo dell'articolo 1, comma =
2,=20
lettera <I>a)</I>;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> l'articolo 1, comma 6;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>c)</I> l'articolo 5;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>d)</I> l'articolo 6, commi 2 e 3;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>f)</I> l'articolo 11, comma 3. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 31. </P>
<P align=3Dcenter><I>Norme per gli Enti territoriali e il Servizio =
sanitario=20
nazionale </I></P>
<P>1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le =
amministrazioni=20
del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri=20
ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 23, =
commi 1 e=20
2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.</P>
<P>2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le =
amministrazioni=20
del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, nell'esercizio =
delle=20
rispettive potest=E0 normative, prevedono che una quota prevalente delle =
risorse=20
destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance =

individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si =
colloca=20
nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non=20
inferiori a tre.</P>
<P>3. Per premiare il merito e la professionalit=E0, le regioni, anche =
per quanto=20
concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario =
nazionale, e=20
gli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti =
delle=20
risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli =
strumenti=20
di cui all'articolo 20, comma 1, lettere <I>c)</I>, <I>d)</I>, e) ed =
<I>f)</I>,=20
nonche', adattandoli alla specificit=E0 dei propri ordinamenti, quelli =
di cui alle=20
lettere <I>a)</I> e <I><U>b)</U></I>. Gli incentivi di cui alle predette =
lettere=20
<I>a)</I>, <I>b)</I>, <I>c)</I> ed <I>e)</I> sono riconosciuti a valere =
sulle=20
risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.</P>
<P>4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro =
il 31=20
dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si =
applicano=20
le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente =
decreto;=20
decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le =
disposizioni=20
previste nel presente titolo fino alla data di emanazione della =
disciplina=20
regionale e locale.</P>
<P>5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e gli enti locali =
trasmettono, anche=20
attraverso i loro rappresentanti istituzionali, i dati relativi alla=20
attribuzione al personale dipendente e dirigente delle risorse destinate =
al=20
trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale =
alla=20
Conferenza unificata che verifica l'efficacia delle norme adottate in =
attuazione=20
dei principi di cui agli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, =
commi 1=20
e 2, 25, 26 e 27, comma 1, anche al fine di promuovere l'adozione di =
eventuali=20
misure di correzione e migliore adeguamento. </P>
<P align=3Dcenter>TITOLO IV </P>
<P align=3Dcenter>NUOVE NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE=20
DIPENDENZE&nbsp; DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE </P>
<P align=3Dcenter><I>CAPO I </I></P>
<P align=3Dcenter>Principi generali </P>
<P align=3Dcenter>Art. 32. </P>
<P align=3Dcenter><I>Oggetto, ambito e finalit=E0 </I></P>
<P>1. Le disposizioni del presente Capo definiscono la ripartizione tra =
le=20
materie sottoposte alla legge, nonche' sulla base di questa, ad atti=20
organizzativi e all'autonoma responsabilit=E0 del dirigente nella =
gestione delle=20
risorse umane e quelle oggetto della contrattazione collettiva. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 33. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 =
marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono =

apportate le seguenti modificazioni:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> al comma 2, alla fine del primo periodo, =
sono=20
inserite le seguenti parole: =AB, che costituiscono disposizioni a =
carattere=20
imperativo=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> al comma 3, dopo le parole: =ABmediante =
contratti=20
collettivi=BB sono inserite le seguenti: =ABe salvo i casi previsti dal =
comma=20
3-<I>ter</I> e 3-<I>quater</I> dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela =
delle=20
retribuzioni di cui all'articolo 47-<I>bis</I>,=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>c)</I> dopo il comma 3 e' aggiunto il =
seguente:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB3-<I>bis</I>. Nel caso =
di nullit=E0=20
delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei =
limiti=20
fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e =
1419,=20
secondo comma, del codice civile.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 34. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 =
marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono =

apportate le seguenti modificazioni:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> il comma 2 e' sostituito dal =
seguente:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB2. Nell'ambito delle =
leggi e=20
degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le =
determinazioni per=20
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei =
rapporti di=20
lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione =
con la=20
capacit=E0 e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola=20
informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui =
all'articolo 9.=20
Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le =
misure=20
inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di =
pari=20
opportunit=E0, nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro =
nell'ambito degli=20
uffici.=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> dopo il comma 3 e' aggiunto il =
seguente:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB3-<I>bis</I>. Le =
disposizioni del=20
presente articolo si applicano anche alle Autorit=E0 amministrative=20
indipendenti.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 35. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 =
marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo =
il=20
comma 4, e' inserito il seguente: =AB4-<I>bis</I>. Il documento di =
programmazione=20
triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al =
comma 4=20
sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i =
profili=20
professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle =

strutture cui sono preposti.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 36. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 =
marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. L'articolo 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il =

sostituito dal seguente:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =ABArt. 9 <I>(Partecipazione sindacale).</I> - 1. =
Fermo=20
restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti =
collettivi=20
nazionali disciplinano le modalit=E0 e gli istituti della =
partecipazione.=BB. </P>
<P align=3Dcenter><I>CAPO II </I></P>
<P align=3Dcenter>Dirigenza pubblica </P>
<P align=3Dcenter>Art. 37. </P>
<P align=3Dcenter><I>Oggetto, ambito di applicazione e finalita </I></P>
<P>1. Le disposizioni del presente capo modificano la disciplina della =
dirigenza=20
pubblica per conseguire la migliore organizzazione del lavoro e =
assicurare il=20
progressivo miglioramento della qualit=E0 delle prestazioni erogate al =
pubblico,=20
utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore =
privato, al=20
fine di realizzare adeguati livelli di produttivit=E0 del lavoro =
pubblico, di=20
favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e di rafforzare il =
principio di=20
distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli =
organi di=20
governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla =
dirigenza, nel=20
rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il =
rapporto=20
tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo =
da=20
garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in =
ambito=20
amministrativo. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 38. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 30 =
marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, =
n. 165,=20
sono apportate le seguenti modificazioni:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> dopo la lettera <I>a)</I> e' inserita la =

seguente: =AB<I>a-bis)</I> propongono le risorse e i profili =
professionali=20
necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti =
anche al=20
fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del =
fabbisogno=20
di personale di cui all'articolo 6, comma 4; =BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> dopo la lettera <I>l)</I> e' aggiunta la =

seguente: =ABl-<I>bis)</I> concorrono alla definizione di misure idonee =
a=20
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il =
rispetto da=20
parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 39. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 =
marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, =
n. 165,=20
sono apportate le seguenti modificazioni:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> dopo la lettera <I>d)</I> e' inserita la =

seguente: =AB<I>d-bis</I>) concorrono all'individuazione delle risorse e =
dei=20
profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti =
dell'ufficio cui=20
sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di =
programmazione=20
triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; =
=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> alla lettera <I>e)</I>, sono aggiunte, =
in fine,=20
le seguenti parole: =AB, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo =
16, comma=20
1, lettera l-<I>bis</I>=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>c)</I> dopo la lettera <I>e)</I> e' aggiunta =
seguente:=20
=AB<I>e-bis)</I> effettuano la valutazione del personale assegnato ai =
propri=20
uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della =
progressione=20
economica e tra le aree, nonche' della corresponsione di indennit=E0 e =
premi=20
incentivanti.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 40. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 =
marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =
sono=20
apportate le seguenti modificazioni:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> il comma 1 e' sostituito dal seguente: =
=AB1. Ai=20
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si =
tiene=20
conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi=20
prefissati ed alla complessit=E0 della struttura interessata, delle =
attitudini e=20
delle capacit=E0 professionali del singolo dirigente, dei risultati =
conseguiti in=20
precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa =
valutazione,=20
delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle =
esperienze di=20
direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o =
presso=20
altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento=20
dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad =
incarichi=20
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> dopo il comma 1 sono inseriti i =
seguenti:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB1-<I>bis</I>. =
L'amministrazione=20
rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul =
sito=20
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si =
rendono=20
disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce =
le=20
disponibilit=E0 dei dirigenti interessati e le valuta.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-<I>ter</I>. Gli =
incarichi=20
dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le =
modalit=E0=20
di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione che, =
in=20
dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in =
assenza di=20
una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al =

dirigente, e' tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al =
dirigente stesso=20
con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo=20
incarico.=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>c)</I> al comma 2:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) dopo il secondo periodo =
e'=20
inserito il seguente: =ABLa durata dell'incarico pu=F2 essere inferiore =
a tre anni=20
se coincide con il conseguimento del limite di et=E0 per il collocamento =
a riposo=20
dell'interessato.=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) in fine, e' aggiunto il =

seguente periodo: =ABIn caso di primo conferimento ad un dirigente della =
seconda=20
fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni =
equiparate, la=20
durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i =
dipendenti=20
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del =
presente=20
articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del =
decreto del=20
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive=20
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima =
retribuzione=20
percepita in relazione all'incarico svolto.=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>d)</I> al comma 3, le parole: =ABrichieste dal =
comma 6.=BB=20
sono sostituite dalle seguenti: =ABe nelle percentuali previste dal =
comma 6.=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>e)</I> al comma 6:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) al terzo periodo, le =
parole:=20
=ABsono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione=20
professionale=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABsono conferiti, =
fornendone=20
esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata =
qualificazione=20
professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) al terzo periodo, le =
parole: =ABo=20
da concrete esperienze di lavoro maturate=BB sono sostituite dalle =
seguenti: =ABe da=20
concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>f)</I> dopo il comma 6 sono inseriti i =
seguenti:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB6-<I>bis</I>. Fermo =
restando il=20
contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il =
quoziente=20
derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, =
5-<I>bis</I>=20
e 6, e' arrotondato all'unit=E0 inferiore, se il primo decimale e' =
inferiore a=20
cinque, o all'unit=E0 superiore, se esso e' uguale o superiore a =
cinque.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6-<I>ter</I>. Il comma 6 =
ed il=20
comma 6-<I>bis</I> si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo =
1,=20
comma 2.=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>g)</I> al comma 8, le parole: =AB, al comma =
5-<I>bis</I>,=20
limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo =
23, e=20
al comma 6,=BB sono soppresse. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 41. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 =
marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =
sono=20
apportate le seguenti modifiche:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> il comma 1 e' sostituito dal seguente: =
=AB1. Il=20
mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le =
risultanze del=20
sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di =
attuazione=20
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della =
produttivit=E0=20
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche=20
amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al =
dirigente=20
comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale =
responsabilit=E0=20
disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,=20
l'impossibilit=E0 di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In =
relazione alla=20
gravit=E0 dei casi, l'amministrazione pu=F2 inoltre, previa =
contestazione e nel=20
rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico =
collocando il=20
dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero =
recedere dal=20
rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto =
collettivo.=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> dopo il comma 1, e' inserito il =
seguente:=20
=AB1-<I>bis</I>. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente =
nei=20
confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel =
rispetto del=20
principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge =
e dai=20
contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di =
vigilanza=20
sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli =
standard=20
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente =
agli=20
indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del =
decreto=20
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di =

ottimizzazione della produttivit=E0 del lavoro pubblico e di efficienza =
e=20
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di =
risultato e'=20
decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravit=E0 =
della=20
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 42<I>. </I></P>
<P align=3Dcenter><EM>Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo =
30 marzo=20
2001, n. 165 </EM></P>
<P>1. L'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e' =
sostituito=20
dal seguente:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =ABArt. 22 <I>(Comitato dei garanti)</I>. - 1. I=20
provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-<EM>bis</EM>, sono =
adottati=20
sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del =
principio di=20
genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei =
Ministri. Il=20
Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non e' rinnovabile.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Il Comitato dei garanti e' composto da un =
consigliere=20
della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro =
componenti=20
designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui=20
all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 =
marzo 2009,=20
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivit=E0 del lavoro =
pubblico, e di=20
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal =
Ministro per=20
la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto =
scelto tra=20
soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori=20
dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti =
tra=20
dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente =
agli=20
Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che =
hanno=20
presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori =
ruolo e il=20
posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di=20
appartenenza e' reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per =
la=20
partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione di =
emolumenti o=20
rimborsi spese.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso =
entro il=20
termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente =
tale=20
termine si prescinde dal parere.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 43. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 =
marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 23 del decreto =
legislativo 30=20
marzo 2001, n. 165, le parole: =ABtre anni=BB sono sostituite dalle =
seguenti:=20
=ABcinque anni=BB.</P>
<P>2. Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l'incarico di =
direzione di=20
uffici dirigenziali generali o equivalenti prima della data di entrata =
in vigore=20
del presente decreto, il termine di cui all'articolo 23, comma 1, terzo =
periodo,=20
del decreto legislativo n. 165 del 2001, rimane fissato in tre anni. =
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 44. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifica all'articolo 23-bis del decreto =
legislativo 30 marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. All'articolo 23-<I>bis</I> del decreto legislativo 30 marzo 2001, =
n.165,=20
sono apportate le seguenti modificazioni:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> al comma 1, le parole da: =ABpossono=BB =
fino a=20
=ABaspettativa=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABsono collocati, =
salvo motivato=20
diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie =
preminenti=20
esigenze organizzative, in aspettativa=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> al comma 2, in fine, sono aggiunte le =
seguenti=20
parole: =ABin ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative=BB. =
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 45. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 =
marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =
sono=20
apportate le seguenti modifiche:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> al comma 1, le parole: =ABe alle =
connesse=20
responsabilit=E0=BB sono sostituite dalle seguenti: =AB, alle connesse =
responsabilit=E0=20
e ai risultati conseguiti=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> dopo il comma 1 sono inseriti i =
seguenti:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB1-<I>bis</I>. Il =
trattamento=20
accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento =
della=20
retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della =
retribuzione=20
individuale di anzianit=E0 e degli incarichi aggiuntivi soggetti al =
regime=20
dell'onnicomprensivit=E0.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-<I>ter</I>. I contratti=20
collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata =
al=20
risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma =
1-<I>bis</I>, entro=20
la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1=B0 gennaio =
2010,=20
destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per =
la parte=20
accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma =
1-<I>bis</I> non=20
si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e =
dall'attuazione del=20
medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza =

pubblica.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-<I>quater</I>. La parte =
della=20
retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione =
non pu=F2=20
essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione =
di=20
appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di =
entrata=20
in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo =
2009, n. 15,=20
in materia di ottimizzazione della produttivit=E0 del lavoro pubblico e =
di=20
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia =
predisposto=20
il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto =
legislativo.=BB.=20
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 46. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 =
marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =
sono=20
apportate le seguenti modificazioni:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> la rubrica e' sostituita dalla seguente: =

=ABAccesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> al comma 2 dopo le parole: =ABo se in =
possesso=20
del=BB sono inserite le seguenti: =ABdottorato di ricerca o del=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 47. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 =
marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =
e'=20
inserito il seguente: =ABArt. 28-<I>bis</I> <I>(Accesso alla qualifica =
di=20
dirigente della prima fascia)</I>. - 1. Fermo restando quanto previsto=20
dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di =
prima fascia=20
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli =
enti=20
pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, =
calcolati=20
con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la =
cessazione=20
dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per =
titoli ed=20
esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri =
generali=20
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo =
parere=20
della Scuola superiore della pubblica amministrazione.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi =
incarichi=20
richieda specifica esperienza e peculiare professionalit=E0, alla =
copertura di=20
singoli posti e comunque di una quota non superiore alla met=E0 di =
quelli da=20
mettere a concorso ai sensi del comma 1 si pu=F2 provvedere, con =
contratti di=20
diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto =
ai=20
soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini =
manageriali=20
corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono =
stipulati per=20
un periodo non superiore a tre anni.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma =
1=20
possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche =
amministrazioni, che=20
abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e =
gli=20
altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali =
individuati nei=20
bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze =
dell'Amministrazione=20
e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto =
del=20
Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola =
superiore=20
della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione,=20
dell'universit=E0 e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che =
bandiscono=20
il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha=20
esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale =
generale=20
all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico=20
dell'Unione europea in virt=F9 di un pubblico concorso organizzato da =
dette=20
istituzioni.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono =
assunti=20
dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, =
sono tenuti=20
all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici =
amministrativi di uno=20
Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o =
internazionale. In=20
ogni caso il periodo di formazione e' completato entro tre anni dalla=20
conclusione del concorso.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. La frequenza del periodo di formazione e' =
obbligatoria=20
ed e' a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non =
continuativi, e=20
si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra =
quelli=20
indicati dall'amministrazione.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo =
17,=20
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro =
per la=20
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro=20
dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della =
pubblica=20
amministrazione, sono disciplinate le modalit=E0 di compimento del =
periodo di=20
formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. Al termine del periodo di formazione e' =
prevista, da=20
parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di=20
professionalit=E0 acquisito che equivale al superamento del periodo di =
prova=20
necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma =
13.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8. Le spese sostenute per l'espletamento del =
periodo di=20
formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico =
delle=20
singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie =
disponibili a=20
legislazione vigente.=BB. </P>
<P align=3Dcenter><I>CAPO III </I></P>
<P align=3Dcenter>Uffici, piante organiche, mobilit=E0 e accessi </P>
<P align=3Dcenter>Art. 48. </P>
<P align=3Dcenter><I>Mobilit=E0 intercompartimentale </I></P>
<P>1. Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =
nel Capo=20
III, e' inserito il seguente:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =ABArt. 29-<I>bis</I> <I>(Mobilit=E0=20
intercompartimentale)</I>. - 1. Al fine di favorire i processi di =
mobilit=E0 fra i=20
comparti di contrattazione del personale delle pubbliche =
amministrazioni, con=20
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del =
Ministro per=20
la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro =

dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata =
di cui=20
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le=20
Organizzazioni sindacali e' definita, senza nuovi o maggiori oneri per =
la=20
finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di =
inquadramento=20
previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di=20
contrattazione.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 49. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 30 =
marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, =
n. 165,=20
e' sostituito dal seguente: =AB1. Le amministrazioni possono ricoprire =
posti=20
vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di =
dipendenti=20
appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre =
amministrazioni, che=20
facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni =
caso=20
rendere pubbliche le disponibilit=E0 dei posti in organico da ricoprire =
attraverso=20
passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando=20
preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e' disposto previo =
parere=20
favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il=20
personale e' o sar=E0 assegnato sulla base della professionalit=E0 in =
possesso del=20
dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.=BB.</P>
<P>2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. =
165 del=20
2001, e' inserito il seguente: =AB1-<I>bis</I>. Fermo restando quanto =
previsto al=20
comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e=20
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze =
e=20
previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni =
sindacali=20
rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di =
mobilit=E0,=20
anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali =
da=20
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 50. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 =
marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. All'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =
dopo il=20
comma 1 e' inserito il seguente: =AB1-<I>bis</I>. La mancata =
individuazione da=20
parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unit=E0 di =
personale, ai=20
sensi del comma 1, e' valutabile ai fini della responsabilit=E0 per =
danno=20
erariale.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 51. </P>
<P align=3Dcenter><I>Territorializzazione delle procedure concorsuali =
</I></P>
<P>1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al =
comma=20
5-<I>ter</I> e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: =ABIl principio =
della=20
parit=E0 di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, =
mediante=20
specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza =
dei=20
concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di =
servizi=20
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico =
risultato.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 52. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 30 =
marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =
sono=20
apportate le seguenti modificazioni:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> dopo il comma 1, e' inserito il =
seguente:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB1-<I>bis</I>. Non =
possono essere=20
conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del =

personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due =
anni=20
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano =
avuto=20
negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di =
consulenza=20
con le predette organizzazioni.=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> il comma 16-<I>bis</I> e' sostituto dal=20
seguente: =AB16-<I>bis</I>. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -=20
Dipartimento della funzione pubblica pu=F2 disporre verifiche del =
rispetto delle=20
disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, commi 56 e =
seguenti,=20
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato =
per la=20
funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi =

ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale =
dello=20
Stato.=BB. </P>
<P align=3Dcenter><I>CAPO IV </I></P>
<P align=3Dcenter>Contrattazione collettiva nazionale e integrativa </P>
<P align=3Dcenter>Art. 53. </P>
<P align=3Dcenter><I>Oggetto, ambito di applicazione e finalit=E0 =
</I></P>
<P>1. Il presente capo reca disposizioni in materia di contrattazione =
collettiva=20
e integrativa e di funzionalit=E0 delle amministrazioni pubbliche, al =
fine di=20
conseguire, in coerenza con il modello contrattuale sottoscritto dalle =
parti=20
sociali, una migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il =
rispetto=20
della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonche', sulla =
base di=20
questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei =
dirigenti, e=20
quelle sottoposte alla contrattazione collettiva. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 54. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo =
30 marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i commi =
da 1 a 3=20
sono sostituiti dai seguenti:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB1. La contrattazione collettiva determina i =
diritti e gli=20
obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche' le =
materie=20
relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla=20
contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli =
uffici,=20
quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, =
quelle=20
afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma =
2, 16 e=20
17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi =
dirigenziali,=20
nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <I>c)</I>, della =
legge 23=20
ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, =
alla=20
valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del =
trattamento=20
accessorio, della mobilit=E0 e delle progressioni economiche, la =
contrattazione=20
collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di=20
legge.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le =
Confederazioni=20
rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, =
e 47,=20
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino =
a un=20
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui=20
corrispondono non pi=F9 di quattro separate aree per la dirigenza.Una =
apposita=20
sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del =
ruolo=20
sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui =
all'articolo=20
15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive =
modificazioni.=20
Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite =
apposite=20
sezioni contrattuali per specifiche professionalit=E0.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. La contrattazione collettiva disciplina, in =
coerenza=20
con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i =
diversi=20
livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La =
durata=20
viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della =
disciplina=20
giuridica e di quella economica.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3-<I>bis</I>. Le pubbliche amministrazioni =
attivano=20
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto=20
dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli =
strumenti=20
di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La=20
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di =
efficienza e=20
produttivit=E0 dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la =
qualit=E0 della=20
performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al=20
trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale =
una=20
quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque =
denominato Essa=20
si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai =
contratti=20
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che =
questi=20
ultimi prevedono; essa pu=F2 avere ambito territoriale e riguardare =
pi=F9=20
amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine =
delle=20
sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le =
parti=20
riassumono le rispettive prerogative e libert=E0 di iniziativa e =
decisione.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3-<I>ter</I>. Al fine di assicurare la =
continuit=E0 e il=20
migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga =
l'accordo=20
per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, =
l'amministrazione=20
interessata pu=F2 provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto =
del=20
mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati =

unilateralmente si applicano le procedure di controllo di =
compatibilit=E0=20
economico-finanziaria previste dall'articolo 40-<I>bis</I>.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3-<I>quater</I>. La Commissione di cui =
all'articolo 13 del=20
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in =
materia di=20
ottimizzazione della produttivit=E0 del lavoro pubblico e di efficienza =
e=20
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 =
maggio di=20
ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni =
statali=20
e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole=20
amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in =
funzione dei=20
risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce =
le=20
modalit=E0 di ripartizione delle risorse per la contrattazione =
decentrata tra i=20
diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei =
relativi=20
oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3-<I>quinquies</I>. La contrattazione collettiva =
nazionale=20
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le =
modalit=E0=20
di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-<I>bis</I>,=20
individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve =
svolgere la=20
contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie=20
amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive =
alla=20
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione =
nazionale e=20
nei limiti dei parametri di virtuosit=E0 fissati per la spesa di =
personale dalle=20
vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio =
e del=20
patto di stabilit=E0 e di analoghi strumenti del contenimento della =
spesa. Lo=20
stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa =
e'=20
correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, =

valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e =
premi=20
applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto =
dagli=20
articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 =
marzo 2009,=20
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivit=E0 del lavoro =
pubblico e di=20
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche=20
amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede =
decentrata=20
contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i =
limiti=20
risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie =
non=20
espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano =
oneri non=20
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di =
ciascuna=20
amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di =
competenza=20
imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le =
clausole sono=20
nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli =
articoli=20
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato =
superamento=20
di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo =
della Corte=20
dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero=20
dell'economia e delle finanze e' fatto altres=EC obbligo di recupero =
nell'ambito=20
della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma =
trovano=20
applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla =
data di=20
entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 =
marzo=20
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivit=E0 del =
lavoro pubblico=20
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3-<I>sexies</I>. A corredo di ogni contratto =
integrativo=20
le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria =
ed una=20
relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti =
e resi=20
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionalidal Ministero =
dell'economia e=20
delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. =
Tali=20
relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui =
all'articolo=20
40-<EM>bis</EM>, comma 1.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 55. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifica all'articolo 40-bis del decreto =
legislativo 30 marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. L'articolo 40-<I>bis</I> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. =
165, e'=20
sostituito dal seguente:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =ABArt. 40-<I>bis</I> <I>(Controlli in materia di=20
contrattazione integrativa)</I>. - 1. Il controllo sulla compatibilit=E0 =
dei costi=20
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e =
quelli=20
derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare =
riferimento=20
alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla =
corresponsione=20
dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei =
conti, dal=20
collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi =
organi=20
previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi =
derivino=20
costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle=20
amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, =
comma=20
3-<I>quinquies</I>, sesto periodo.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Per le amministrazioni statali, anche ad =
ordinamento=20
autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti e =
le=20
istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unit=E0, i =
contratti=20
integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione=20
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai =
competenti=20
organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza =
del=20
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al =
Ministero=20
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale =
dello=20
Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, =

congiuntamente, la compatibilit=E0 economico-finanziaria, ai sensi del =
presente=20
articolo e dell'articolo 40, comma 3-<I>quinquies</I>. Decorso tale =
termine, che=20
pu=F2 essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la =
delegazione=20
di parte pubblica pu=F2 procedere alla stipula del contratto =
integrativo. Nel caso=20
in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le =
trattative.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Le amministrazioni pubbliche di cui =
all'articolo 1,=20
comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche =
informazioni sui=20
costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di =
controllo=20
interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, =
allo scopo,=20
uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e =
con la=20
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione =
pubblica.=20
Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli =

finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai =
fondi per=20
la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei =
fondi e=20
della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la =
concreta=20
definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialit=E0, al=20
riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della =
qualit=E0=20
della performanceindividuale, con riguardo ai diversi istituti =
finanziati dalla=20
contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettivit=E0, con =
particolare=20
riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse =
alla=20
Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilit=E0 =
eventualmente=20
ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del =
Titolo V,=20
anche ai fini del referto sul costo del lavoro.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di =

pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con =
modalit=E0 che=20
garantiscano la piena visibilit=E0 e accessibilit=E0 delle informazioni =
ai=20
cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione=20
tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di =
controllo=20
di cui al comma 1, nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai =
sensi del=20
comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti =
attesi in=20
esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di =
produttivit=E0=20
ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei =

cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il =
Ministero=20
dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata =
predispone un=20
modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della=20
contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, =
evidenziando=20
le richieste e le previsioni di interesse per la collettivit=E0. Tale =
modello e=20
gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale =
delle=20
amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione =
integrativa.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche =

amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, =
entro=20
cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata =

relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle =
modalit=E0=20
di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e =

pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altres=EC =
trasmessi al=20
CNEL.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il=20
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero=20
dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai =
sensi=20
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di =
personale in=20
posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di=20
controllo sulla contrattazione integrativa.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. In caso di mancato adempimento delle =
prescrizioni del=20
presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma =
2, e'=20
fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento =
delle=20
risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di =
controllo=20
previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle =
disposizioni del=20
presente articolo.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 56. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 =
marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. L'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' =
sostituito=20
dal seguente:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =ABArt. 41 <I>(Poteri di indirizzo nei confronti=20
dell'ARAN)</I>. - 1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le =
altre=20
competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva =
nazionale sono=20
esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze =

associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di =
settore che=20
regolano autonomamente le proprie modalit=E0 di funzionamento e di =
deliberazione.=20
In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN =
o di=20
parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di =
contrattazione=20
collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non =
richiedono=20
ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle =
pubbliche=20
amministrazioni del comparto.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. E' costituito un comitato di settore =
nell'ambito della=20
Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui =
all'articolo=20
40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi =
enti=20
dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a =
tale=20
comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro =
del=20
lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle=20
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E' costituito un =
comitato di=20
settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani =
(ANCI),=20
dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che =
esercita, per=20
uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui =
al comma=20
1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei =
segretari=20
comunali e provinciali.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Per tutte le altre amministrazioni opera come =
comitato=20
di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro =
per la=20
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro=20
dell'economia e finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle =
specificit=E0=20
delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi =
comprese, gli=20
indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro=20
dell'istruzione, dell'universit=E0 e della ricerca, nonche', per i =
rispettivi=20
ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la =
Conferenza=20
dei rettori delle universit=E0 italiane; le istanze rappresentative =
promosse dai=20
presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed =
il=20
presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Rappresentati designati dai Comitati di settore =
possono=20
assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di =
settore=20
possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti =
in=20
materia di contrattazione e per eventuali attivit=E0 in comune. =
Nell'ambito del=20
regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior =
raccordo tra i=20
Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a =
ciascun=20
comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori =
oneri per=20
la finanza pubblica.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Per la stipulazione degli accordi che =
definiscono o=20
modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui =
all'articolo=20
40, comma 2, o che regolano istituti comuni a pi=F9 comparti le funzioni =
di=20
indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva =
sono=20
esercitate collegialmente dai comitati di settore.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 57. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 =
marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, =
n. 165,=20
sono apportate le seguenti modificazioni:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> al comma 1, dopo le parole: =
=ABfondamentale ed=20
accessorio=BB sono inserite le seguenti: =ABfatto salvo quanto previsto =
all'articolo=20
40, commi 3-<I>ter</I> e 3-<I>quater</I>, e all'articolo 47-<I>bis</I>, =
comma=20
1,=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> il comma 3 e' sostituito dal =
seguente:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB3. I contratti =
collettivi=20
definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, =
trattamenti=20
economici accessori =
collegati:<BR><I>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
a)</I> alla performance=20
individuale;<BR><I>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)</I> =
alla=20
performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo =
complesso=20
e alle unit=E0 organizzative o aree di responsabilit=E0 in cui si =
articola=20
l'amministrazione;<BR><I>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
c)</I>=20
all'effettivo svolgimento di attivit=E0 particolarmente disagiate ovvero =

pericolose o dannose per la salute.=BB;</P>
<P><I>&nbsp;&nbsp; </I><I>c)</I> dopo il comma 3 e' inserito il =
seguente:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB3-<I>bis</I>. Per =
premiare il=20
merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi =
delle=20
vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i =
vincoli di=20
finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il =
rinnovo=20
del contratto collettivo nazionale di lavoro.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 58. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo =
30 marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. All'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =
sono=20
apportate le seguenti modificazioni:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai=20
seguenti:&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB3. L'ARAN cura le =
attivit=E0 di=20
studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della=20
contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al =
Governo,=20
ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e =
sanit=E0 e alle=20
commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle=20
retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si =
avvale=20
della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni =
statistiche e=20
per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si =
avvale,=20
altres=EC, della collaborazione del Ministero dell'economia e delle =
finanze che=20
garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del =
bilancio=20
dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei =
flussi di=20
cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro =
pubblico.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. L'ARAN effettua il monitoraggio =
sull'applicazione dei=20
contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva =
integrativa e=20
presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al =
Ministero=20
dell'economia e delle finanze nonche' ai comitati di settore, un =
rapporto in cui=20
verifica l'effettivit=E0 e la congruenza della ripartizione fra le =
materie=20
regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione =
nazionale e=20
quelle di competenza dei contratti integrativi nonche' le principali =
criticit=E0=20
emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed =
integrativa.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Sono organi dell'ARAN:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> il =
Presidente;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> il Collegio di =
indirizzo=20
e controllo.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. Il Presidente dell'ARAN e' nominato con decreto =
del=20
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica=20
amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza =
unificata. Il=20
Presidente rappresenta l'agenzia ed e' scelto fra esperti in materia di =
economia=20
del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia =
aziendale,=20
anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle =
disposizioni=20
riguardanti le incompatibilit=E0 di cui al comma 7-<I>bis</I>. Il =
Presidente dura=20
in carica quattro anni e pu=F2 essere riconfermato per una sola volta. =
La carica=20
di Presidente e' incompatibile con qualsiasi altra attivit=E0 =
professionale a=20
carattere continuativo, se dipendente pubblico, e' collocato in =
aspettativa o in=20
posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di=20
appartenenza.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. Il collegio di indirizzo e controllo e' =
costituito da=20
quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in =
materia di=20
relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla =
pubblica=20
amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di =
essi sono=20
designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su =
proposta,=20
rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e =
l'innovazione e=20
del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, =
rispettivamente,=20
dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province =
autonome.=20
Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura =
l'omogeneit=E0,=20
assumendo la responsabilit=E0 per la contrattazione collettiva e =
verificando che=20
le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli =
atti di=20
indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a =
maggioranza,=20
su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i =
suoi=20
componenti possono essere riconfermati per una sola volta.=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> dopo il comma 7 e' inserito il =
seguente:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB7-<I>bis</I>. Non =
possono far=20
parte del collegio di indirizzo e controllo ne' ricoprire funzioni di=20
presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche =
in=20
partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque =
anni=20
precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. =
L'incompatibilit=E0 si=20
intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di =
consulenza=20
con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle =
predette=20
cause di incompatibilit=E0 costituisce presupposto necessario per =
l'affidamento=20
degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>c)</I> al comma 8, lettera <I>a)</I>, il =
secondo=20
periodo e' sostituito dal seguente:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =ABLa misura annua del =
contributo=20
individuale e' definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro =
dell'economia=20
e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica =
amministrazione e=20
l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed e' riferita a =
ciascun=20
triennio contrattuale; =BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>d)</I> al comma 9, la lettera <I>a)</I> e' =
sostituita=20
dalla seguente:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB<I>a)</I> per le =
amministrazioni=20
dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei =
contributi=20
che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione e' =

effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, =
lettera=20
<I>a)</I>, con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla =
pertinente=20
unit=E0 previsionale di base dello stato di previsione del ministero =
dell'economia=20
e finanze; =BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>e)</I> al comma 10, nel quinto periodo, le =
parole:=20
=ABquindici giorni=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABquarantacinque =
giorni=BB e dopo=20
le parole: =ABDipartimento della funzione pubblica=BB sono inserite le =
seguenti: =ABe=20
del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la =
Conferenza=20
unificata,=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>f)</I> al comma 11, il primo periodo e' =
sostituito dal=20
seguente: =ABIl ruolo del personale dipendente dell'ARAN e' definito in =
base ai=20
regolamenti di cui al comma 10=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>g)</I> al comma 12:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) il primo periodo e' =
sostituito=20
dal seguente: =ABL'ARAN pu=F2 altres=EC avvalersi di un contingente di =
personale,=20
anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche =
amministrazioni=20
rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai =
regolamenti di=20
cui al comma 10=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) l'ultimo periodo e' =
sostituito=20
dal seguente: =ABL'ARAN pu=F2 avvalersi di esperti e collaboratori =
esterni con=20
modalit=E0 di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del =
comma 10,=20
nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.=BB.</P>
<P>2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente =
decreto=20
si provvede alla nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui all'articolo =
46, comma=20
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal =
comma 1.=20
Fino alla nomina dei nuovi organi, e comunque non oltre il termine di =
cui al=20
precedente periodo, continuano ad operare gli organi in carica alla data =
di=20
entrata in vigore del presente decreto. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 59. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo =
30 marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. L'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' =
sostituito=20
dal seguente:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =ABArt. 47 <I>(Procedimento di contrattazione=20
collettiva)</I>. - 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva =
nazionale=20
sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo =
contrattuale.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di =
cui=20
all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, =
sono=20
sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, pu=F2 esprimere =
le sue=20
valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la =
compatibilit=E0 con le=20
linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso =
inutilmente tale=20
termine l'atto di indirizzo pu=F2 essere inviato all'ARAN.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Sono altres=EC inviati appositi atti di =
indirizzo=20
all'ARAN in tutti gli altri casi in cui e' richiesta una attivit=E0 =
negoziale.=20
L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo=20
svolgimento delle trattative.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN, =
corredata=20
dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo =
entro=20
10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui=20
all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul =
testo=20
contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei =
bilanci=20
delle amministrazioni interessate.Fino alla data di entrata in vigore =
dei=20
decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei =

Ministri pu=F2 esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del =
contratto da=20
parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo =
articolo=20
41, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, =
tramite il=20
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa =
deliberazione=20
del Consiglio dei Ministri.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di =
accordo,=20
nonche' la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla =
copertura=20
degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la=20
quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini =
della=20
certificazione di compatibilit=E0 con gli strumenti di programmazione e =
di=20
bilancio di cui all'articolo 1-<I>bis</I> della legge 5 agosto 1978, n. =
468, e=20
successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilit=E0 =
dei costi=20
quantificati e la loro compatibilit=E0 con gli strumenti di =
programmazione e di=20
bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla =
trasmissione=20
della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la =
certificazione=20
si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene=20
comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se =
la=20
certificazione e' positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive =
definitivamente=20
il contratto collettivo.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. La Corte dei conti pu=F2 acquisire elementi =
istruttori e=20
valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia =
di=20
relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la =
pubblica=20
amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della =
funzione=20
pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria =
generale dello=20
Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro=20
dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui=20
all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene =
effettuata=20
dall'ANCI, dall' UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province=20
autonome.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. In caso di certificazione non positiva della =
Corte dei=20
conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione =
definitiva=20
dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente =
dell'ARAN,=20
d'intesa con il competente comitato di settore, che pu=F2 dettare =
indirizzi=20
aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla =
sottoscrizione di=20
una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini =
delle=20
certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di =
accordo si=20
riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel =
caso in=20
cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole =
contrattuali=20
l'ipotesi pu=F2 essere sottoscritta definitivamente ferma restando =
l'inefficacia=20
delle clausole contrattuali non positivamente certificate.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8. I contratti e accordi collettivi nazionali, =
nonche' le=20
eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella <I>Gazzetta=20
Ufficiale</I> della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e =
delle=20
amministrazioni interessate.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9. Dal computo dei termini previsti dal presente =
articolo=20
sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche' il =
sabato.=BB. </P>
<P>2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =
e'=20
inserito il seguente:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =ABArt. 47-<I>bis</I> <I>(Tutela retributiva per i =

dipendenti pubblici.)</I>. - 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di =
entrata in=20
vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei =
contratti=20
collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il =

trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa =

deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le =
organizzazioni=20
sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione =
dei=20
contratti collettivi nazionali di lavoro.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile =
dell'anno=20
successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, =
qualora=20
lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta =
l'erogazione=20
di cui al comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti =
di=20
contrattazione, nella misura e con le modalit=E0 stabilite dai contratti =

nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in =
sede di=20
definizione delle risorse contrattuali,una copertura economica che =
costituisce=20
un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti =
all'atto del=20
rinnovo contrattuale.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 60. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo =
30 marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. All'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =
sono=20
apportate le seguenti modificazioni:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> al comma 1, ultimo periodo, le parole: =
=AB40,=20
comma 3.=BB sono sostituite dalle seguenti: =AB40, comma 3 =
-<I>bis</I>.=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> il comma 2 e' sostituito dal seguente: =
=AB2. Per=20
le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonche' per le =
universit=E0=20
italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di =

ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo =
70,=20
comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale =
sono=20
determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo =
40, comma=20
3-<EM>quinquies</EM>. Le risorse per gli incrementi retributivi per il =
rinnovo=20
dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, =
locali e=20
degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, =
nel=20
rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilit=E0 e di analoghi =
strumenti=20
di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive=20
rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>c)</I> il comma 6 e' abrogato. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 61. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 30 =
marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. L'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' =
sostituito=20
dal seguente:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =ABArt. 49 <I>(Interpretazione autentica dei =
contratti=20
collettivi)</I>. - 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione =
dei=20
contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano =
per=20
definire consensualmente il significato delle clausole controverse.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. L'eventuale accordo di interpretazione =
autentica,=20
stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la =
clausola in=20
questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale =
accordo non=20
comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione =
degli=20
stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri e' espresso =
tramite=20
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto =
con il=20
Ministro dell'economia e delle finanze.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 62. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo =
30 marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il =
comma 1=20
e' sostituito dai seguenti: =AB1. Il prestatore di lavoro deve essere =
adibito alle=20
mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti =
nell'ambito=20
dell'area di inquadramentoovvero a quelle corrispondenti alla qualifica=20
superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle =
procedure=20
selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera <I>a)</I>. =
L'esercizio di=20
fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non =
ha=20
effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di =

incarichi di direzione.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-<I>bis</I>. I dipendenti pubblici, con =
esclusione dei=20
dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, =
conservatori e=20
istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree =
funzionali. Le=20
progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di =

selettivit=E0, in funzione delle qualit=E0 culturali e professionali, =
dell'attivit=E0=20
svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di =
merito.=20
Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma =
restando=20
la possibilit=E0 per l'amministrazione di destinare al personale =
interno, in=20
possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una =
riserva=20
di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a =
concorso. La=20
valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni =
costituisce=20
titolo rilevante ai fini della progressione economica e =
dell'attribuzione dei=20
posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-<EM>ter</EM>. Per l'accesso alle posizioni =
economiche=20
apicali nell'ambito delle aree funzionali e' definita una quota di =
accesso nel=20
limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico =
sulla base=20
di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica=20
amministrazione.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 63. </P>
<P align=3Dcenter><I>Procedimenti negoziali per il personale ad =
ordinamento=20
pubblicistico </I></P>
<P>1. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 =
gennaio=20
1967, n. 18, al primo comma, le parole: =ABcon cadenza quadriennale per =
gli=20
aspetti giuridici e biennale per quelli economici=BB sono sostituite =
dalle=20
seguenti: =ABcon cadenza triennale tanto per la parte economica che =
normativa=BB.=20
Fermo quanto disposto dal primo periodo, al fine di garantire il =
parallelismo=20
temporale della disciplina della carriera diplomatica rispetto a quella =
degli=20
altri comparti del settore pubblico, il decreto del Presidente della =
Repubblica=20
emanato in riferimento al quadriennio 2008-2011 ha durata limitata al =
biennio=20
2008-2009 anche per gli aspetti giuridici.</P>
<P>2. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il =
comma 12=20
e' sostituito dal seguente: =AB12. La disciplina emanata con i decreti =
del=20
Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto =
per la=20
parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza =
previsti dai=20
precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in =
vigore dei=20
decreti successivi.=BB.</P>
<P>3. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il =
comma 3=20
e' sostituito dal seguente: =AB3. La disciplina emanata con il decreto =
di cui al=20
comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa a =

decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e =
conserva=20
efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto =
successivo.=BB.</P>
<P>4. All'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, =
il comma=20
2 e' sostituito dal seguente: =AB2. Il procedimento negoziale di cui al =
comma 1 si=20
conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, =
la cui=20
disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che =
normativa.=BB.</P>
<P>5. All'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, =
il comma=20
2 e' sostituito dal seguente: =AB2. Il procedimento negoziale di cui al =
comma 1 si=20
conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, =
la cui=20
disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che =
normativa.=BB.</P>
<P>6. Il comma 6 degli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 =
ottobre 2005,=20
n. 217, e' sostituito dal seguente: =AB6. Nel caso in cui la Corte dei =
conti, in=20
sede di esercizio del controllo preventivo di legittimit=E0 sul decreto =
di cui al=20
comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi =
dell'articolo 3,=20
comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono =
essere=20
trasmesse entro quindici giorni.=BB.</P>
<P>7. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, =
il comma=20
3 e' sostituito dal seguente: =AB3. La disciplina emanata con il decreto =
di cui al=20
comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, =
a=20
decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e =
conserva=20
efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto =
successivo.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 64. </P>
<P align=3Dcenter><I>Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo =
30 marzo=20
2001, n. 165 </I></P>
<P>1. All'articolo 43, comma 5, le parole: =AB40, comma 3=BB sono =
sostituite dalle=20
seguenti: =AB40, commi 3-<I>bis</I> e seguenti=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 65. </P>
<P align=3Dcenter><I>Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi =
vigenti=20
</I></P>
<P>1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti =
collettivi=20
integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto =
alle=20
disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, =
rispettivamente,=20
alla contrattazione collettiva e alla legge, nonche' a quanto previsto =
dalle=20
disposizioni del Titolo III del presente decreto.</P>
<P>2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti=20
collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del =
presente=20
decreto cessano la loro efficacia dal 1=B0 gennaio 2011 e non sono =
ulteriormente=20
applicabili.</P>
<P>3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale =
immediatamente=20
successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di =
contrattazione ai=20
sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo =
30=20
marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 =
e 56 del=20
presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali =
con le=20
organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative, ai sensi=20
dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, =
nei=20
nuovi comparti ed aree di contrattazione collettiva, sulla base dei dati =

associativi ed elettorali rilevati per il biennio contrattuale =
2008-2009.=20
Conseguentemente, in deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto =
decreto=20
legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di =
rappresentanza del=20
personale anche se le relative elezioni siano state gi=E0 indette. Le =
elezioni=20
relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si =
svolgeranno, con=20
riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre =
2010.</P>
<P>4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di =
cui ai=20
commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 =
dicembre=20
2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 4.</P>
<P>5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale =
di cui=20
al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a =
quella=20
in corso. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 66. </P>
<P align=3Dcenter><I>Abrogazioni </I></P>
<P>1. Sono abrogati:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> l'articolo 39, comma 3-ter, della legge =
27=20
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> l'articolo 28, comma 2, del decreto =
legislativo=20
19 maggio 2000, n. 139;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>c)</I> gli articoli 36, comma 2, e 82, comma 2, =
del=20
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>d)</I> l'articolo 22, comma 2, del decreto =
legislativo=20
15 febbraio 2006, n. 63;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>e)</I> l'articolo 67, commi da 7 a 12, del=20
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, =
dalla legge=20
6 agosto 2008, n. 133.</P>
<P>2. All'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della =
Repubblica 4=20
dicembre 1997, n. 465, e successive modificazioni, le parole: =AB, sulla =
base=20
delle direttive impartite dal Governo all'ARAN, sentite l'ANCI e =
l'UPI=BB sono=20
soppresse. E' conseguentemente abrogato l'articolo 23 del decreto =
legislativo 29=20
ottobre 1998, n. 387.</P>
<P>3. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, =
n. 165,=20
il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi. L'Ente =
nazionale=20
aviazione civile (ENAC), l'Agenzia spaziale italiana - (ASI), il Centro=20
nazionale per l'informatica per la pubblica amministrazione (CNIPA),=20
l'UNIONCAMERE ed il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro =
(CNEL) sono=20
ricollocati nell'ambito dei comparti e aree di contrattazione collettiva =
ai=20
sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 =
e ad=20
essi si applica interamente il Titolo III del medesimo decreto =
legislativo. </P>
<P align=3Dcenter><I>CAPO V </I></P>
<P align=3Dcenter>Sanzioni disciplinari e responsabilit=E0 dei =
dipendenti pubblici=20
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 67. </P>
<P align=3Dcenter><I>Oggetto e finalit=E0 </I></P>
<P>1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le=20
disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di sanzioni=20
disciplinari e responsabilit=E0 dei dipendenti delle amministrazioni =
pubbliche in=20
relazione ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del =
decreto=20
legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello di =
efficienza=20
degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa =
produttivit=E0 ed=20
assenteismo.</P>
<P>2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie =

relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi =
dell'articolo 63=20
del decreto legislativo n. 165 del 2001. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 68. </P>
<P align=3Dcenter><I>Ambito di applicazione, codice disciplinare, =
procedure di=20
conciliazione </I></P>
<P>1. L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' =
sostituito=20
dal seguente:</P>
<P>=ABArt. 55 <I>(Responsabilit=E0, infrazioni e sanzioni, procedure=20
conciliative)</I>. - 1. Le disposizioni del presente articolo e di =
quelli=20
seguenti, fino all'articolo 55-<I>octies</I>, costituiscono norme =
imperative, ai=20
sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del =
codice=20
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, =
comma 2,=20
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, =
comma=20
2.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Ferma la disciplina in materia di =
responsabilit=E0=20
civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui =
al=20
comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto =
previsto=20
dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e =
delle=20
relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La pubblicazione =
sul=20
sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante =

l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a =
tutti=20
gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. La contrattazione collettiva non pu=F2 =
istituire=20
procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la =
facolt=E0=20
di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di =
conciliazione non=20
obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la sanzione =
disciplinare=20
del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non =
superiore a=20
trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima=20
dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata =
all'esito=20
di tali procedure non pu=F2 essere di specie diversa da quella prevista, =
dalla=20
legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si =
procede e non=20
e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare =
restano=20
sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono =
a=20
decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto =
collettivo=20
definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano =
l'inizio e la=20
conclusione.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le=20
infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli =

55-<I>bis</I>, comma 7, e 55-<I>sexies</I>, comma 3, si applicano, ove =
non=20
diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui =
al comma=20
4 del predetto articolo 55-<I>bis</I>, ma le determinazioni conclusive =
del=20
procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico =

conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 69. </P>
<P align=3Dcenter><I>Disposizioni relative al procedimento disciplinare =
</I></P>
<P>1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono =
inseriti i=20
seguenti:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =ABArt. 55-<I>bis</I> <I>(Forme e termini del =
procedimento=20
disciplinare)</I>. - 1. Per le infrazioni di minore gravit=E0, per le =
quali e'=20
prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed =
inferiori=20
alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per =
pi=F9 di dieci=20
giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura =
ha=20
qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. =
Quando il=20
responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque =
per le=20
infrazioni punibili con sanzioni pi=F9 gravi di quelle indicate nel =
primo periodo,=20
il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma =
4. Alle=20
infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la=20
disciplina stabilita dal contratto collettivo.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, =
della=20
struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o =
di fuori=20
ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle =
sanzioni=20
disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque =
non=20
oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente =
medesimo e lo=20
convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza =
di un=20
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui =
il=20
lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno =
dieci=20
giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non =
intende=20
presentarsi, pu=F2 inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed =
oggettivo=20
impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per =
l'esercizio=20
della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore =
attivit=E0=20
istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, =
con=20
l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta =
giorni=20
dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a =
dieci=20
giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine =
per la=20
conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il=20
differimento pu=F2 essere disposto per una sola volta nel corso del =
procedimento.=20
La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per=20
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il=20
dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Il responsabile della struttura, se non ha =
qualifica=20
dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e' pi=F9 grave di quelle =
di cui al=20
comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla =
notizia=20
del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone =
contestuale=20
comunicazione all'interessato.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio=20
ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti =
disciplinari ai=20
sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta =
l'addebito al=20
dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e =
conclude=20
il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione =
da=20
applicare e' pi=F9 grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con =

applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva=20
l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-<I>ter</I>. Il termine =
per la=20
contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti =
trasmessi=20
ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha =
altrimenti=20
acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per =
la=20
conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima=20
acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte =
del=20
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione =
dei=20
termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la =
decadenza=20
dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del =
diritto=20
di difesa.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito =
del=20
procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica =
certificata,=20
nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero =
tramite=20
consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione=20
dell'addebito, il dipendente pu=F2 indicare, altres=EC, un numero di =
fax, di cui=20
egli o il suo procuratore abbia la disponibilit=E0. In alternativa =
all'uso della=20
posta elettronica certificata o del fax ed altres=EC della consegna a =
mano, le=20
comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta =
di=20
ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del=20
procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori =
rispetto=20
a quelli stabiliti nel presente articolo.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della =
struttura o=20
l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre=20
amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la =
definizione=20
del procedimento. La predetta attivit=E0 istruttoria non determina la =
sospensione=20
del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, =
appartenente=20
alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, =
che,=20
essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di =
informazioni=20
rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza =
giustificato=20
motivo, la collaborazione richiesta dall'autorit=E0 disciplinare =
procedente ovvero=20
rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da =
parte=20
dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della=20
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata =
alla=20
gravit=E0 dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di =
quindici=20
giorni.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8. In caso di trasferimento del dipendente, a =
qualunque=20
titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento =
disciplinare e'=20
avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In =
tali casi=20
i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del=20
procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a =
decorrere alla=20
data del trasferimento.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9. In caso di dimissioni del dipendente, se per=20
l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del licenziamento o se =
comunque e'=20
stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento=20
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente =
articolo e=20
le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti =
giuridici non=20
preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 55-<I>ter</I> <I>(Rapporti fra procedimento=20
disciplinare e procedimento penale)</I>. - 1. Il procedimento =
disciplinare, che=20
abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali =
procede=20
l'autorit=E0 giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del =

procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravit=E0, di cui =
all'articolo=20
55-<I>bis</I>, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la sospensione del =

procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravit=E0, di cui =
all'articolo=20
55-<I>bis</I>, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi =
di=20
particolare complessit=E0 dell'accertamento del fatto addebitato al =
dipendente e=20
quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a =
motivare=20
l'irrogazione della sanzione, pu=F2 sospendere il procedimento =
disciplinare fino=20
al termine di quello penale, salva la possibilit=E0 di adottare la =
sospensione o=20
altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, =
si=20
conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il =
procedimento=20
penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che =
riconosce=20
che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce =
illecito=20
penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorit=E0 =
competente,=20
ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei =
mesi=20
dall'irrevocabilit=E0 della pronuncia penale, riapre il procedimento =
disciplinare=20
per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito =
del=20
giudizio penale.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Se il procedimento disciplinare si conclude con =

l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di =
condanna,=20
l'autorit=E0 competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare =
le=20
determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento =

disciplinare e' riaperto, altres=EC, se dalla sentenza irrevocabile di =
condanna=20
risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare =
comporta la=20
sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa. 4. =
Nei=20
casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e', =
rispettivamente,=20
ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della =
sentenza=20
all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla =
presentazione=20
dell'istanza di riapertura ed e' concluso entro centottanta giorni dalla =
ripresa=20
o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il =
rinnovo=20
della contestazione dell'addebito da parte dell'autorit=E0 disciplinare =
competente=20
ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo=20
55-<EM>bis</EM>. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorit=E0 =
procedente,=20
nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le =
disposizioni=20
dell'articolo 653, commi 1 ed 1-<I>bis</I>, del codice di procedura =
penale.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 55-<I>quater</I> <I>(Licenziamento =
disciplinare)</I>.=20
- 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per =

giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto =
collettivo,=20
si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei =
seguenti=20
casi:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a)</I> falsa attestazione =
della=20
presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento =
della=20
presenza o con altre modalit=E0 fraudolente, ovvero giustificazione =
dell'assenza=20
dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta =
falsamente=20
uno stato di malattia;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)</I> assenza priva di =
valida=20
giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, =
superiore a tre=20
nell'arco di un biennio o comunque per pi=F9 di sette giorni nel corso =
degli=20
ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di =
assenza=20
ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c)</I> ingiustificato =
rifiuto del=20
trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di=20
servizio;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d)</I> falsit=E0 documentali =
o=20
dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del =
rapporto di=20
lavoro ovvero di progressioni di carriera;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>&nbsp;&nbsp;&nbsp; e)</I> reiterazione =
nell'ambiente di=20
lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose =
o=20
comunque lesive dell'onore e della dignit=E0 personale altrui;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>f)</I> condanna penale=20
definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua =
dai=20
pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto =
di=20
lavoro.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Il licenziamento in sede disciplinare e' =
disposto,=20
altres=EC, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco =
temporale non=20
inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza =
formula, ai=20
sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la =
valutazione=20
del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di =
insufficiente=20
rendimento e questo e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi=20
concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o=20
regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e =
provvedimenti=20
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di =
cui=20
all'articolo 54.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere =
<EM>a)</EM>,=20
<EM>d)</EM>, <EM>e)</EM> ed <EM>f)</EM>, il licenziamento e' senza=20
preavviso.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 55-<I>quinquies</I> <I>(False attestazioni o=20
certificazioni)</I>. - 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il =
lavoratore=20
dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la =
propria=20
presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento =
della=20
presenza o con altre modalit=E0 fraudolente, ovvero giustifica l'assenza =
dal=20
servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente =
attestante uno=20
stato di malattia e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con =
la=20
multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e =
a=20
chiunque altro concorre nella commissione del delitto.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, =
ferme la=20
responsabilit=E0 penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' =
obbligato a=20
risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo =
di=20
retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata =
prestazione,=20
nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. La sentenza definitiva di condanna o di =
applicazione=20
della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la =
sanzione=20
disciplinare della radiazione dall'albo ed altres=EC, se dipendente di =
una=20
struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio =
sanitario=20
nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla =
convenzione.=20
Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in =
relazione=20
all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati =
clinici non=20
direttamente constatati ne' oggettivamente documentati.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 55-<I>sexies</I> <I>(Responsabilit=E0 =
disciplinare per=20
condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della=20
responsabilit=E0 per l'esercizio dell'azione disciplinare)</I>. - 1. La =
condanna=20
della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla =

violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi =
concernenti la=20
prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, =
dal=20
contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti =
dell'amministrazione=20
di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, =
comporta=20
l'applicazione nei suoi confronti, ove gi=E0 non ricorrano i presupposti =
per=20
l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal =
servizio=20
con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un =
massimo=20
di tre mesi, in proporzione all'entit=E0 del risarcimento.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il =
lavoratore,=20
quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di=20
appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate=20
dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e =
contrattuali=20
concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni =
pubbliche, e'=20
collocato in disponibilit=E0, all'esito del procedimento disciplinare =
che accerta=20
tale responsabilit=E0, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni =
di cui=20
all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il =
provvedimento=20
che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la =
qualifica per=20
le quali pu=F2 avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo =
nel quale=20
e' collocato in disponibilit=E0, il lavoratore non ha diritto di =
percepire aumenti=20
retributivi sopravvenuti.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione =

disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato =
motivo,=20
degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni =
sull'insussistenza=20
dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in=20
relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, =
comporta,=20
per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, =
l'applicazione della=20
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione =
della=20
retribuzione in proporzione alla gravit=E0 dell'infrazione non =
perseguita, fino ad=20
un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il=20
licenziamento, ed altres=EC la mancata attribuzione della retribuzione =
di=20
risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del =
periodo della=20
durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale =
si=20
applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con =
privazione della=20
retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto =
collettivo.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. La responsabilit=E0 civile eventualmente =
configurabile a=20
carico del dirigente in relazione a profili di illiceit=E0 nelle =
determinazioni=20
concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata, in =

conformit=E0 ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 55-<I>septies</I> <I>(Controlli sulle =
assenze)</I>. -=20
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo =
superiore a=20
dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia =
nell'anno=20
solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante =
certificazione=20
medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico=20
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. In tutti i casi di assenza per malattia la=20
certificazione medica e' inviata per via telematica, direttamente dal =
medico o=20
dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della=20
previdenza sociale, secondo le modalit=E0 stabilite per la trasmissione =
telematica=20
dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in =

particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri =
previsto=20
dall'articolo 50, comma 5-<EM>bis</EM>, del decreto-legge 30 settembre =
2003, n.=20
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. =
326,=20
introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. =
296, e=20
dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime =
modalit=E0,=20
all'amministrazione interessata.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, =
gli enti=20
del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate =
svolgono=20
le attivit=E0 di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali =
e umane=20
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a =
carico della=20
finanza pubblica.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione =
per via=20
telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori =
per=20
malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso =
di=20
reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento =
ovvero,=20
per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, =
della=20
decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o =
accordi=20
collettivi.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. L'Amministrazione dispone il controllo in =
ordine alla=20
sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di =
un solo=20
giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce =
orarie=20
di reperibilit=E0 del lavoratore, entro le quali devono essere =
effettuate le=20
visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per =
la=20
pubblica amministrazione e l'innovazione.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. Il responsabile della struttura in cui il =
dipendente=20
lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione =
generale=20
del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza =
delle=20
disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire =
o=20
contrastare, nell'interesse della funzionalit=E0 dell'ufficio, le =
condotte=20
assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli =
articoli 21 e=20
55-<I>sexies</I>, comma 3.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 55-<I>octies</I> <I>(Permanente inidoneit=E0=20
psicofisica)</I>. - 1. Nel caso di accertata permanente inidoneit=E0 =
psicofisica=20
al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui =
all'articolo=20
2, comma 2, l'amministrazione pu=F2 risolvere il rapporto di lavoro. Con =

regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera =
<I>b)</I>,=20
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale =
delle=20
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli =
enti=20
pubblici non economici:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> la procedura da =
adottare=20
per la verifica dell'idoneit=E0 al servizio, anche ad iniziativa=20
dell'Amministrazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)</I> la possibilit=E0 per=20
l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumit=E0 del =
dipendente=20
interessato nonche' per la sicurezza degli altri dipendenti e degli =
utenti, di=20
adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa=20
dell'effettuazione della visita di idoneit=E0, nonche' nel caso di =
mancata=20
presentazione del dipendente alla visita di idoneit=E0, in assenza di =
giustificato=20
motivo;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c)</I> gli effetti sul =
trattamento=20
giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera <I>b)</I>, =
nonche'=20
il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati=20
dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di =
idoneit=E0;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d)</I> la possibilit=E0, per =

l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di =
reiterato=20
rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di =
idoneit=E0.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 55-<I>novies</I> <I>(Identificazione del =
personale a=20
contatto con il pubblico)</I>. - 1. I dipendenti delle amministrazioni =
pubbliche=20
che svolgono attivit=E0 a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere =

conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini =
identificativi o=20
di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il =
personale=20
individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie =
determinate, in=20
relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o pi=F9 decreti =
del=20
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica=20
amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente =
ovvero, in=20
relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, =
previa=20
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le =
regioni=20
e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza =
Stato-citt=E0 ed=20
autonomie locali.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 70. </P>
<P align=3Dcenter><I>Comunicazione della sentenza </I></P>
<P>1. Dopo l'articolo 154-<I>bis</I> del decreto legislativo 28 luglio =
1989, n.=20
271, e' inserito il seguente: =ABArt. 154-<I>ter</I> <I>(Comunicazione =
della=20
sentenza)</I>. - 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato =
sentenza=20
penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione =
pubblica=20
ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su =
richiesta=20
di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione =
e la=20
trasmissione sono effettuate con modalit=E0 telematiche, ai sensi del =
decreto=20
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del =
deposito.=BB.=20
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 71. </P>
<P align=3Dcenter><I>Ampliamento dei poteri ispettivi </I></P>
<P>1. All'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma =
6 e'=20
sostituito dal seguente:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =AB6. Presso la Presidenza del Consiglio dei =
Ministri -=20
Dipartimento della funzione pubblica e' istituito l'Ispettorato per la =
funzione=20
pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. =
L'Ispettorato=20
vigila e svolge verifiche sulla conformit=E0 dell'azione amministrativa =
ai=20
principi di imparzialit=E0 e buon andamento, sull'efficacia della sua =
attivit=E0 con=20
particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle =
procedure,=20
sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri=20
disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di =
controllo=20
dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di =
lavoro.=20
Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle =
proprie=20
verifiche, l'Ispettorato pu=F2 avvalersi della Guardia di Finanza che =
opera=20
nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le =

predette finalit=E0 l'Ispettorato si avvale altres=EC di un numero =
complessivo di=20
dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle =
finanze,=20
del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre =
amministrazioni=20
pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si =
applicano=20
l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e =
l'articolo 56,=20
comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli =

impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della =
Repubblica=20
10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle =

funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento =
degli=20
incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il=20
Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei =
dati=20
comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica =
ai=20
sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere =
a=20
segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte=20
irregolarit=E0, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui =
all'articolo=20
1, comma 2, pu=F2 richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai =
quali=20
l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via=20
telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli =
esiti=20
delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di =
valutazione, ai=20
fini dell'individuazione delle responsabilit=E0 e delle eventuali =
sanzioni=20
disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli =

ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia =
funzionale=20
ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla =
Procura=20
generale della Corte dei conti le irregolarit=E0 riscontrate.=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 72. </P>
<P align=3Dcenter><I>Abrogazioni </I></P>
<P>1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>a)</I> articolo 71, commi 2 e 3, del =
decreto-legge 25=20
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto =
2008,=20
n. 133;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>b)</I> articoli da 502 a 507 del decreto =
legislativo 16=20
aprile 1994, n. 297; </P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> l'articolo 56 del decreto legislativo =
30 marzo=20
2001, n. 165.</P>
<P>2. All'articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le =
parole: =AB,=20
salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di =
lavoro,=BB=20
sono soppresse. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 73. </P>
<P align=3Dcenter><I>Norme transitorie </I></P>
<P>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non e' =
ammessa, a=20
pena di nullit=E0, l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai =
collegi=20
arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni =
disciplinari=20
pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del =
presente=20
decreto sono definiti, a pena di nullit=E0 degli atti, entro il termine =
di=20
sessanta giorni decorrente dalla predetta data.</P>
<P>2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, =
previsto=20
dall'articolo 55-<I>novies</I> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. =
165,=20
introdotto dall'articolo 69 del presente decreto, decorre dal =
novantesimo giorno=20
successivo all'entrata in vigore del presente decreto.</P>
<P>3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del =
presente=20
decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti fattispecie =
sanzionatorie=20
specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui=20
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,=20
continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto =
collettivo=20
di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente =
decreto. </P>
<P align=3Dcenter>TITOLO V </P>
<P align=3Dcenter>NORME FINALI E TRANSITORIE </P>
<P align=3Dcenter>Art. 74. </P>
<P align=3Dcenter><I>Ambito di applicazione </I></P>
<P>1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, =
62,=20
comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potest=E0 =

legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo =
117,=20
secondo comma, lettere <I>l)</I> ed <I>m)</I>, della Costituzione. </P>
<P>2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, =
23,=20
commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, =
commi=20
1-<I>bis</I> e 1-<I>ter</I> recano norme di diretta attuazione =
dell'articolo 97=20
della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai =
quali=20
si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli =
enti del=20
Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.</P>
<P>3. Con uno o pi=F9 decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri =
sono=20
determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo =
2009,=20
n.15, limiti e modalit=E0 di applicazione delle disposizioni, anche =
inderogabili,=20
del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche =
con=20
riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione =
collettiva,=20
in considerazione della peculiarit=E0 del relativo ordinamento, che =
discende dagli=20
articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore =
di=20
ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri =
continua ad=20
applicarsi la normativa previgente.</P>
<P>4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto =
con il=20
Ministro dell'istruzione, dell'universit=E0 e della ricerca e con il =
Ministro=20
dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalit=E0 =
di=20
applicazione delle diposizioni dei Titoli II e III del presente decreto =
al=20
personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione =
artistica=20
e musicale, nonche' ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. =
Resta=20
comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14=20
nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta =
formazione=20
artistica e musicale.</P>
<P>5. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei=20
confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di =
Trento e=20
di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e =
dalle=20
relative norme di attuazione. </P></BODY></HTML>
