Procedure di emergenza
Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 06/05/2009, in caso di mancato funzionamento degli strumenti/dispositivi informatici del Registro Imprese (non del mittente), di durata superiore a tre ore consecutive, è consentito un inoltro provvisorio della pratica di Comunicazione Unica.
La pratica può essere presentata in formato cartaceo e con firma autografa dei soggetti legittimati, con tutti i documenti allegati (anche destinati alle altre PP.AA.) unitamente ad apposita dichiarazione ex art. 47 DPR n. 445/00 attestante i motivi del mancato funzionamento.
Entro 5 giorni dalla comunicazione da parte dell'ufficio del Registro delle Imprese all'interessato del venir meno della causa che ha generato l'impedimento, lo stesso è tenuto a:
- sostituire la domanda in formato telematico
- pagare diritti ed imposte dovute (bolli, TCG)